L’ente locale può nominare responsabili di settore consegnatari con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 72 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di contabilità armonizzata dell’ente locale può qualificare i responsabili dei singoli settori come consegnatari con debito di custodia dei beni mobili in uso presso i rispettivi uffici, assoggettandoli all’obbligo di resa del conto giudiziale. L’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, nel definire agente contabile chi sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, è norma a specialità rafforzata e prevale sulla più stretta nozione desumibile dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002. L’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000 consente di rafforzare la tutela dei beni nominando veri agenti contabili, con effetti anche per il mancato rinvenimento formale della nomina. Anche l’agente contabile di fatto è tenuto alla resa del conto giudiziale quando si ingerisca nella gestione di beni pubblici.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto alla Sezione giurisdizionale di assegnare a un’agente contabile il termine per la presentazione all’amministrazione comunale del conto giudiziale dei beni mobili per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, con contestuale richiesta di sanzione in caso di inadempimento. Il giudice designato ha accolto l’istanza con decreto immediatamente esecutivo, ordinando la resa del conto entro un termine prefissato.
L’interessata ha proposto ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c., deducendo che i beni oggetto di rendicontazione erano mere scorte operative d’ufficio, soggette a debito di vigilanza e non di custodia, e che il decreto sindacale di nomina dei consegnatari non era divenuto efficace per omessa pubblicazione e notificazione. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto e la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Sezione ha dichiarato ammissibile l’opposizione, depositata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 142, comma 1, c.g.c. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha osservato che il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente la custodia, la conservazione e la gestione dei beni affidati ai consegnatari, nonché la loro responsabilità contabile in relazione agli oggetti ricevuti con verbale di consegna. La tesi della ricorrente, secondo cui solo le gestioni di magazzino con carichi e scarichi genererebbero l’obbligo di conto, è stata respinta: l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 individua come agente contabile chiunque sia incaricato della gestione dei beni, nozione più ampia di quella ricavabile dagli artt. 32 r.d. n. 827/1924 e 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002.
Sotto il profilo soggettivo, la Sezione ha affermato che l’autonomia regolamentare degli enti locali in materia di contabilità, sancita dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000, consente all’ente di derogare alle ordinarie regole di individuazione dei consegnatari, rafforzando la tutela dei beni mediante la nomina di veri agenti contabili. Il decreto sindacale ha quindi legittimamente qualificato i responsabili dei settori come consegnatari con debito di custodia.
Quanto alla efficacia della nomina, la Corte ha escluso che la pubblicazione sull’albo pretorio costituisse requisito di validità, trattandosi di provvedimento individuale soggetto a notificazione e non di deliberazione ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000. Anche la mancata notificazione, ha aggiunto la Sezione, sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo nel momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto. Le risultanze istruttorie, tra cui il timbro di pubblicazione, il caricamento a sistema e due verbali di consegna, depongono in tal senso; il mancato rinvenimento di alcuni documenti è stato ricondotto a mera incuria amministrativa.
Infine, il profilo dirimente: anche a prescindere dalla formale nomina e dal passaggio di consegne, i beni elencati erano già di fatto nella disponibilità gestoria della ricorrente, quale capo dell’ufficio competente. Essa è pertanto qualificabile come agente contabile di fatto ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, dell’art. 178 r.d. n. 827/1924 e dell’art. 93 d.lgs. n. 267/2000, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. In quanto tale, è comunque tenuta alla resa del conto speciale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.