Controlli interni degli enti locali: difetto di criticità e raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 3 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo di cui ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La Sezione, esaminato il referto, accerta allo stato degli atti il difetto di significative criticità, salve le raccomandazioni espresse in motivazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche di gestione finanziaria intestate alla Sezione.
Il Fatto
Il Comune di Monselice (PD) ha trasmesso in data 21 dicembre 2020 il referto sul funzionamento dei controlli interni relativi all’esercizio 2019, adempiendo all’obbligo imposto dall’art. 148 del TUEL agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la relazione, strutturata secondo il questionario approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, e ha sottoposto l’ente ad accertamenti istruttori. La questione attiene alla verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. n. 174/2012, convertito con la legge n. 213/2012, e da ultimo dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito con la legge n. 116/2014, impone agli enti locali di maggiori dimensioni la redazione di un referto annuale che dimostri l’adeguatezza ed efficacia dei controlli realizzati nell’esercizio considerato.
Il referto — strutturato secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie e trasmesso alla competente Sezione regionale — integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Esso opera in coerenza con l’obiettivo, perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni il supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento.
La Corte richiama la deliberazione n. SEZAUT/28/2014/INPR, che ha delineato le finalità del controllo: verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema, valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi, osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili, rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica e consolidamento dei risultati con le gestioni degli organismi partecipati.
Sul piano delle conseguenze, la Corte rammenta che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno possono irrogare agli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 e dai commi 5 e 5-bis dell’art. 248 del TUEL.
All’esito del questionario e degli accertamenti istruttori, la Corte accerta, allo stato degli atti, il difetto di significative criticità, pur invitando l’Amministrazione comunale a una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance. Le raccomandazioni investono l’implementazione di un sistema di contabilità economica per centri di costo, l’adozione di un sistema di contabilità analitica nell’ambito del controllo strategico, il rafforzamento dei controlli sugli organismi partecipati, una maggiore integrazione tra le tipologie di controllo e l’estensione del controllo sulla qualità dei servizi a tutti i servizi erogati. La deliberazione è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale, al Collegio dei Revisori e all’Organismo indipendente di valutazione, con obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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