Controllo successivo di legittimità: manca il contrasto, non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 41 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria (RTS) e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. In difetto di un contrasto interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, il perimetro applicativo della norma non è integrato e la Corte dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto prot. n. 7691 del 3 settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo” di Venezia, di assunzione a tempo indeterminato di una docente, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.
La RTS aveva restituito il provvedimento privo del visto perché inviato, per il controllo preventivo, non “contestualmente” alla sua adozione, come prescritto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10, dando conto delle ragioni del ritardo. Il contratto appartiene a un insieme di 78 provvedimenti di istituti scolastici della provincia, accomunati dalla medesima criticità e deferiti cumulativamente alla Sezione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione afferma la propria competenza, poiché la questione prospettata è limitata alla sola RTS di Venezia e non sono stati rinvenuti precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Rileva, inoltre, l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato.
Nel merito, la Corte muove dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: la norma, disponendo l’invio all’ufficio di controllo della Corte degli atti ai quali si dà seguito sotto la responsabilità del dirigente nonostante le osservazioni impeditive, presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra RTS e dirigente. Sotto il profilo procedurale, l’atto va eseguito anche in presenza di osservazioni e il dirigente deve assumersene espressamente ogni responsabilità.
La Corte richiama le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che attribuiscono al controllo successivo la funzione di garanzia della corretta gestione del bilancio statale, potenzialmente compromessa qualora l’amministrazione possa superare i rilievi senza il vaglio di un organo esterno e neutrale. Da ciò consegue che le divergenze meramente formali non integrano il presupposto e che il controllo non può attivarsi se il dirigente non abbia esplicitamente chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, di durata e con effetti destinati a permanere. Manca qualsiasi questione interpretativa in punto di diritto sulla regolarità amministrativa e contabile. La fattispecie esula quindi dal perimetro dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La Sezione dichiara il non luogo a provvedere per carenza dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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