Partecipazione camerale a società in house per infrastrutture e sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrano la nozione di altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione e la competenza a pronunciarsi sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni spetta alla Sezione regionale di controllo, non alle Sezioni riunite, salvo che ricorrano le condizioni di partenariato esteso di stretta interpretazione. Il controllo ex art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 175/2016 è pieno ma non si estende al merito, traducendosi nella verifica della ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi. L’amministrazione assolve il rafforzato onere motivazionale quando documenta la sostenibilità finanziaria, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, e la convenienza economica dell’operazione, anche mediante il confronto con soluzioni gestionali alternative. La società consortile in house che eroga servizi strumentali al sistema camerale è riconducibile all’autoproduzione di beni o servizi strumentali di cui all’art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP.

Il Fatto

Una Camera di commercio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera della Giunta recante l’ingresso nella compagine di una società consortile a responsabilità limitata, in house del sistema camerale, mediante sottoscrizione di una quota nell’ambito di un aumento di capitale finalizzato ad ampliare la compagine societaria.

L’ente camerale ha chiesto il parere prescritto dall’art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 175/2016, corredando l’atto con la relazione analitica, il verbale del collegio dei revisori e la variazione del piano di investimenti del bilancio preventivo. La Sezione ha richiesto integrazioni istruttorie, riscontrate dall’ente, e ha quindi rimesso la questione al Collegio competente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica i presupposti del controllo. Quanto alla competenza, richiamando l’orientamento delle Sezioni riunite, qualifica le Camere di commercio come enti pubblici locali, riconducendole alle istituzioni pubbliche di autonomia che radicano la competenza in capo alla Sezione regionale.

Il Collegio esclude che la fattispecie presenti i connotati di peculiarità che traslano la competenza sulle Sezioni riunite: il riparto è subordinato a condizioni specifiche di stretta interpretazione, individuate nel partenariato esteso attuato secondo linee guida ministeriali, volto a eseguire iniziative del PNRR, con soci pubblici insistenti su buona parte del territorio nazionale. L’ingresso in una società di riferimento nazionale non è dunque sufficiente, di per sé, a spostare la competenza.

Superata la verifica procedurale, la Corte esamina il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici. Dallo statuto della società emerge che questa opera al servizio del sistema camerale per l’ammodernamento e la razionalizzazione nel settore delle infrastrutture, erogando servizi strumentali agli enti partecipanti. La partecipazione è pertanto ricondotta all’autoproduzione consentita dall’art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP, senza ravvisarsi elementi ostativi.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo attiene alla capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario: il piano previsionale 2025-2027 è giudicato analitico e chiaro, con valore della produzione e costi sostanzialmente allineati, previsione di utile d’esercizio e progressivo miglioramento dell’indice di patrimonializzazione. Il secondo riguarda la situazione dell’ente procedente: la variazione alla pari del piano di investimenti assicura la copertura della spesa e non risultano oneri indiretti ulteriori. La Corte richiama il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14 TUSP, che rende pregnante la verifica prospettica.

La convenienza economica è scrutinata confrontando la scelta con soluzioni gestionali alternative. L’ente ha documentato l’analisi di congruità delle tariffe rispetto ad appalti comparabili e a operatori concorrenti, il regime di esenzione IVA, la celerità, la customizzazione e la flessibilità proprie dell’in house providing. Il sindacato resta nei limiti della ragionevolezza e non invade l’area del merito amministrativo. Non emergono ragioni ostative; resta la raccomandazione di monitorare la partecipazione affinché conservi nel tempo i requisiti richiesti dal TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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