Niente pensione privilegiata senza prova del nesso causale con la lesione legamentosa (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 64 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate militari, il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sui pareri resi dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti e dall’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, organi consulenziali pubblici la cui disciplina si differenzia da quella della consulenza tecnica d’ufficio in senso proprio. Il riconoscimento di una classificazione tabellare migliorativa ai sensi del d.P.R. n. 834/1981 presuppone la prova del nesso causale tra l’infermità e il servizio, che non può essere desunta automaticamente dal lasso di tempo intercorso né dalla mera allegazione del ricorrente. Il giudice non è vincolato ai pareri, ma può farli propri quando siano attendibili, coerenti e adeguatamente motivati, anche in presenza di contestazioni sul metodo seguito dall’organo consulenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva subito nel 1998 un trauma distorsivo al ginocchio destro in costanza di servizio, riconosciuto dipendente da causa di servizio. A seguito di ritenuto aggravamento, presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria; la Commissione Medica ospedaliera ascriveva l’infermità alla tab. B per quattro annualità. Il Ministero della Difesa emetteva decreto negativo di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio, sul presupposto che l’infermità fosse soltanto indennizzabile.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, quantomeno di 8a categoria tab. A vitalizia, con arretrati, interessi e rivalutazione. In subordine richiedeva l’acquisizione di un parere da conferire a un consulente tecnico d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto escluso la necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenendo la controversia matura per la decisione sotto il profilo medico-legale. Ha ricordato che il giudice pensionistico può richiedere pareri al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa e alla Sezione speciale istituita presso la Corte dei conti, nonché avvalersi di altri organi pubblici di consulenza. Tale facoltà, oggi disciplinata dagli artt. 23, 97 e 166 del Codice della giustizia contabile, è alternativa rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio e non è assoggettata alle formalità previste dal codice di rito civile.

La Corte ha respinto l’eccezione di ricusazione del Collegio Medico Legale sollevata dal ricorrente per asserito conflitto di interesse, richiamando la speciale fonte normativa e la peculiare natura dell’organo, stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale. Ha osservato che i pareri resi da tali organi non sono vincolanti per il giudice, ma sono assistiti da garanzie di obiettività e competenza specialistica, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale citata.

Nel merito, il giudice ha ritenuto il parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute pienamente attendibile e coerente, nonché sovrapponibile a quello del Collegio Medico Legale. L’organo consulenziale, dopo aver esaminato la documentazione e sottoposto a visita il ricorrente, ha escluso che il nesso causale tra la lesione legamentosa e il trauma del 1998 potesse ritenersi provato, sia per il tempo trascorso, sia per l’assenza di riscontri documentali risalenti, sia per il sopravvenuto ulteriore trauma riferito dal ricorrente.

Quanto all’eccezione di scorporo del quadro morboso, la Corte ha chiarito che l’UML ha esaminato tutti gli elementi storici e sanitari, escludendo comunque la possibilità di riconoscere un’iscrizione di categoria alla tab. A del d.P.R. n. 834/1981 migliorativa rispetto a quella già attribuita. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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