Dirigenti scolastici cessati: benefici CCNL 2016-2018 nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 99 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 del CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 hanno effetto sul trattamento di quiescenza. L’art. 40, terzo comma, del medesimo CCNL impone il computo integrale, nella base pensionabile, di tutti gli incrementi economici previsti dall’art. 39, anche se maturati dopo il collocamento a riposo, senza alcuna distinzione. Il dirigente cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale ha diritto alla riliquidazione della pensione sin dalla data del collocamento in quiescenza, con inclusione degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018. La clausola contrattuale deroga al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio. Sulle differenze di rateo maturate spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente scolastico collocato a riposo il 1.9.2017, ha chiesto alla Corte dei conti la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento. Domanda fondata sul ricalcolo delle retribuzioni pensionabili delle quote A e B e del montante contributivo della quota C, in applicazione dei miglioramenti stipendiali disposti dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e dal contratto integrativo regionale del 16.11.2017.

L’INPS si è costituito chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo già riliquidato la pensione in data 19.01.2024 con decorrenza 1.9.2017, per un importo di € 44.287,63. Il ricorrente si è opposto, insistendo per il computo degli incrementi alla scadenza contrattuale del 1.01.2018 nella misura di € 45.531,69. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno chiesto il rigetto, sostenendo che il CCNL non può incidere sul trattamento pensionistico.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del computo integrale dei benefici economici contrattuali al momento della riliquidazione della pensione definitiva. Il punto di partenza è il criterio generale dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che determina la pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di servizio. Le norme contrattuali, di regola, riguardano solo il rapporto di lavoro in attività.

Il Giudice ammette però una deroga, quando specifiche clausole contrattuali attribuiscano i miglioramenti anche al personale cessato durante la vigenza del contratto. In tali limitati fini il pensionato è considerato ancora in servizio. Nella specie rileva l’art. 40 del CCNL dell’8 luglio 2019, che al primo comma stabilisce l’effetto delle retribuzioni dell’art. 39 sul trattamento di quiescenza.

Il terzo comma dell’art. 40 prevede espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall’art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo e senza alcuna distinzione. La clausola opera sulla base pensionabile e sulle ulteriori basi di calcolo, con esclusione del solo trattamento di fine servizio.

Il ricorrente è cessato dal servizio il 1.9.2017, dunque durante la vigenza contrattuale. Ne deriva che tutti i benefici economici del CCNL vanno computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione, compresi gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31.12.2018. La Corte richiama i propri precedenti conformi (Sez. Giur. Abruzzo n. 109/2022 e n. 111/2023; Sez. Giur. Campania n. 509/2023, n. 722/2023 e n. 196/2024).

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero è condannato alla regolarizzazione della posizione assicurativa e l’INPS al pagamento delle differenze di rateo, con aggiunta della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale fissato dalle SS.RR. n. 10/QM/2002. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 250,00 a carico di ciascuna amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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