Conto giudiziale inammissibile per mancanza di supporto documentale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 133 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che sia privo di qualsiasi supporto documentale, per il mancato deposito da parte dell’agente contabile e per l’assenza della documentazione pertinente alla gestione, manca dei requisiti minimi essenziali per poter essere esaminato e va dichiarato inammissibile. La formale regolarità della compilazione, attestata dall’ente, non sana il difetto sostanziale del conto, perché la funzione del giudizio di conto impone la verifica della corrispondenza tra le somme riscosse e quelle versate. Il giudice contabile non può pronunciarsi nel merito della gestione quando l’istruttoria non consenta alcun accertamento, sicché l’inammissibilità precede logicamente ogni valutazione sulla responsabilità.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno da parte di un’agente contabile, in favore di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto, inizialmente non presentato, è stato oggetto di un separato giudizio per resa, all’esito del quale è stato assegnato all’agente un termine per il deposito.
Decorso inutilmente il termine, il magistrato istruttore ha disposto, con decreto, la compilazione d’ufficio del conto da parte dell’ente. Il conto è stato quindi redatto e approvato, con indicazione di somme riscosse e versate pari a zero. Il magistrato istruttore, pur ritenendolo formalmente regolare, lo ha sottoposto all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147 del c.g.c., rilevando che l’agente contabile non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale e rileva il mancato deposito del conto da parte dell’agente contabile. A tale inadempienza è seguita l’assenza di qualsiasi documentazione pertinente alla gestione, non fornita neppure dall’ente.
La Corte sottolinea come la struttura ricettiva gestita dall’agente risulti ancora in attività, circostanza desumibile dal verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale. Il dato è significativo perché dimostra che, nonostante la cessazione formale della gestione, l’attività è proseguita, rendendo ancora più evidente la necessità di un riscontro documentale sugli incassi.
Su questa base il Collegio afferma che il conto, privo di qualsiasi supporto documentale, manca dei requisiti minimi essenziali per poter essere esaminato. La verifica giudiziale, infatti, presuppone la disponibilità degli elementi necessari a ricostruire la gestione e a controllare la corrispondenza tra le somme riscosse e quelle riversate.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del conto giudiziale. Restano ferme le responsabilità previste dalla legge a carico dell’agente contabile, che il Collegio espressamente richiama, e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del giudizio in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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