Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 15 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la successiva trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, determina cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del giudizio. La sentenza che definisce il giudizio è non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. La compensazione delle spese è giustificata quando il conto sia stato trasmesso solo a seguito del decreto giudiziale.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale nei confronti di un agente contabile esterno per un’struttura ricettiva, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. L’istanza chiedeva altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, con richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Con decreto n. 65/2020 del 21.07.2020 il Giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’agente contabile ha comunicato di avervi ottemperato entro i termini. Il comune ha poi confermato la trasmissione del conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ricostruisce anzitutto il quadro processuale del giudizio di resa del conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.

A sostegno di tale ricostruzione il Giudice richiama una serie di precedenti delle sezioni giurisdizionali regionali: Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/2019; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016.

Nel caso concreto, il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 65/2020. Le parti, pertanto, hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e il P.M. ha insistito in tale richiesta nel corso dell’udienza di discussione.

Preso atto della trasmissione del conto, il Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., con richiamo ai precedenti della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019 e della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016.

Le spese sono compensate, in considerazione del fatto che il conto è stato trasmesso solo a seguito del decreto n. 65/2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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