Conto giudiziale irregolare senza ammanco per assenza di regolamentazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 43 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la dichiarazione di irregolarità non presuppone necessariamente l’accertamento di un ammanco. Le difformità tra conto giudiziale e contabilità inventariale dell’ente, prive di idonea documentazione di carico e scarico, non sono imputabili all’agente contabile quando derivano dalla generale assenza di regolamentazione interna sul processo di approvvigionamento dei beni e dalla scarsa efficienza del sistema informativo. In tali casi il conto è irregolare, ma senza addebito, e le spese di lite possono essere compensate.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto reso dall’agente contabile, consegnatario dei beni del magazzino farmaceutico territoriale di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio finanziario 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato la non conformità tra conto giudiziale e contabilità inventariale, con differenze in eccesso nel giornale di magazzino rispetto al conto.

L’agente contabile si è costituito eccependo l’assenza, all’epoca dei fatti, di una regolamentazione aziendale sul processo di approvvigionamento dei beni sanitari. Ha inoltre evidenziato che taluni beni non transitavano dal magazzino farmacia, essendo consegnati direttamente a strutture secondarie, e ha dedotto la situazione di sotto-organico in cui aveva operato, chiedendo la parificazione del conto o, in subordine, di essere mandato esente da responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la relazione conclusiva dell’Istruttore, che ha raggruppato le criticità per macrovoci. Le irregolarità attengono, tra l’altro, a errori informatici nella fase di inserimento dei dati, a errori materiali nelle operazioni di scarico, all’assenza di documentazione di carico per prodotti vaccinali consegnati direttamente a servizi territoriali e case circondariali, e all’assenza di documentazione di scarico per beni mai transitati dal magazzino.

La Corte ha rilevato che, in alcune ipotesi, l’assenza della firma per ricevuta consegna ha assolto alla necessità di garantire l’anonimato del paziente; in altre, la mancanza delle fustelle è coerente con la tipologia di farmaci ospedalieri; in ulteriori casi, la mancata visibilità sul giornale di magazzino non corrisponde a un mancato inserimento, poiché il sistema informativo non rende visibili tutte le operazioni correttamente registrate.

Il Collegio ha quindi affermato che la gestione non può dirsi regolare. Il contabile ha operato in qualità di agente di fatto, essendo stato formalmente nominato solo nel 2019, e all’epoca dei fatti non esisteva alcuna specifica regolamentazione sul processo di approvvigionamento. Anche le modalità di carico e scarico della merce erano prive di disciplina adeguata, con beni diretti a strutture secondarie senza regole definite.

La Corte ha inoltre valorizzato la non affidabilità dei dati del giornale di magazzino, trasmesso per la prima volta alla Sezione giurisdizionale in un documento difforme da quello agli atti. Sono stati necessari due rinvii all’Istruttore e altrettante complesse istruttorie supplementari per individuare le irregolarità e comprenderne le ragioni.

Per queste ragioni, pur dichiarando il conto irregolare, il Collegio ha ritenuto di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate, da ascriversi invece all’assenza di regolamentazione interna e all’inefficienza del sistema informatico. Nemmeno possono imputarsi a titolo di addebito i copiosi importi indicati nella relazione, tecnicamente non qualificabili come ammanchi. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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