Controllo Corte dei conti subordinato a contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 51 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di questi, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo, con conseguente restituzione dello stesso privo di visto, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo. In difetto di tale presupposto il giudice contabile dichiara il non luogo a provvedere, restituendo l’atto come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto prot. n. 9423 del 4 settembre 2021 dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Zuccante” di Mestre-Venezia, di assunzione a tempo indeterminato di una docente. L’atto era stato restituito privo del visto con osservazione perché inviato, diversamente da quanto prescrive l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, in data successiva e non contestuale alla sua adozione, quando gli effetti erano già in corso.

A fronte dell’osservazione il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e la Ragioneria ha trasmesso gli atti alla Sezione. Il provvedimento è stato deferito alla valutazione collegiale insieme ad altri settantasette atti della stessa tipologia e provenienza, tutti accomunati dalla medesima criticità procedurale.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione sulla possibilità e sull’ampiezza del controllo successivo in mancanza del previo esame della Ragioneria è territorialmente circoscritta alla sola RTS di Venezia, non risultando altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte.

Nel merito la Sezione condivide gli assunti dell’Ufficio di controllo. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, disponendo l’invio degli atti “al competente ufficio di controllo della Corte dei conti” quando si dà seguito al provvedimento nonostante le osservazioni impeditive, richiede sotto il profilo sostanziale l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente, con assunzione espressa di responsabilità da parte di quest’ultimo. La Corte è chiamata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012 a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.

Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfociano in un contrasto interpretativo. Nella fattispecie l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, di durata e con effetti permanenti. La Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza esclusivamente su tale base. Manca, dunque, quel presupposto fondamentale, necessario e assorbente che legittima l’intervento della magistratura contabile.

La Sezione rileva inoltre l’inconferenza della giurisprudenza contabile invocata dalla RTS, poiché nei casi richiamati gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito o presentavano plurime illegittimità ulteriori rispetto al ritardo. Qui emerge solo una tematica procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche, sicché il caso esula dal perimetro applicativo della norma. Ne segue la declaratoria di non luogo a provvedere e la restituzione dell’atto come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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