Revoca del decreto di resa del conto per quiescenza dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 136 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto che assegna all’agente contabile il termine per la resa del conto, il giudice accerta la legittimazione passiva dell’opponente con riferimento all’esercizio finanziario cui il conto si riferisce. Il collocamento in quiescenza intervenuto prima dell’inizio di tale esercizio esclude la qualifica di agente contabile e determina l’annullamento del decreto per difetto di legittimazione passiva. Resta assorbita ogni questione sull’individuazione dei soggetti effettivamente tenuti al maneggio di denaro, estranea al perimetro del giudizio di opposizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c. avverso il decreto con cui il Giudice designato gli aveva assegnato il termine di 120 giorni per depositare, presso il comune di riferimento, il conto giudiziale della gestione mense scolastiche per l’anno 2021.

L’opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° agosto 2018, quindi in epoca anteriore all’esercizio finanziario oggetto del decreto, e per non avere mai avuto maneggio di pubblico denaro. In via gradata ha chiesto accertarsi che la qualifica di agente contabile spettasse al tesoriere o al responsabile del servizio finanziario. Il decreto assegnava autonomo termine anche al Comune per gli adempimenti di competenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 142, comma 1, c.g.c., essendo il decreto stato notificato il 19 gennaio 2024. Nel merito ha ritenuto l’opposizione fondata.

La decisione si fonda sulla documentazione prodotta dall’opponente, che comprova in modo inequivocabile il collocamento in pensione a far data dal 1° agosto 2018. Da tale accertamento deriva che il ricorrente non era competente alla compilazione e alla resa del conto per l’esercizio finanziario 2021.

Il Collegio ha quindi ritenuto che il decreto monocratico impugnato dovesse essere annullato ad ogni effetto di legge, per essere venuto meno il presupposto della qualifica di agente contabile in capo all’opponente.

La Corte ha espressamente dichiarato assorbita ogni ulteriore questione relativa alla concreta individuazione dei soggetti tenuti al maneggio di denaro nell’esercizio in esame, rilevandone la non pertinenza al giudizio di opposizione.

Quanto alle spese, il Collegio non ha pronunciato per la mancata comunicazione alla Corte della cessazione dell’incarico del precedente agente e della nomina del nuovo, disponendo la compensazione. Ha inoltre ordinato l’aggiornamento dell’anagrafe dei contabili con l’acquisizione del nominativo dell’agente effettivamente tenuto alla presentazione del conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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