Controlli interni parzialmente adeguati: la Sezione invita al superamento delle criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 145 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dal TUEL, non si esaurisce nell’adempimento formale degli obblighi di refertazione, ma richiede che ciascuna tipologia di controllo operi effettivamente secondo la propria funzione. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147-bis TUEL, deve orientare la selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva tenendo conto degli esiti dei controlli precedenti. Il controllo di gestione deve essere idoneo a influenzare l’attività in corso, determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi devono essere effettivamente esercitati, non risultando sufficiente la mera presenza di strutture dedicate. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità.
Il Fatto
Il Sindaco ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità riferiti alle diverse tipologie di controllo previste dal TUEL.
Il Magistrato istruttore ha deferito la decisione all’esame collegiale. La Sezione ha quindi pronunciato la deliberazione in esame, con riserva di analisi dei successivi referti.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che il rapporto tra i report programmati e quelli effettivamente prodotti non è soddisfacente: per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile il numero è dimezzato rispetto alle previsioni. Non risultano avviate azioni correttive a seguito dei report ufficializzati.
Con riguardo al controllo di regolarità, la Corte sottolinea che l’art. 147-bis TUEL configura una forma di autotutela e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, rendendo imprescindibile l’applicazione dei principi di conformità a legge, regolarità e correttezza. Nel caso concreto, gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile non hanno concorso alla individuazione dei settori da sottoporre a verifica successiva. L’ente è pertanto invitato a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità negli esercizi precedenti.
Quanto al controllo di gestione, difetta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. I report periodici non sono risultati tempestivi. Soprattutto, il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi, né l’ente ha predisposto un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.
Sul controllo strategico, richiamata la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 13/SEZAUT/2018/FRG, la Corte rileva che la verifica dello stato di attuazione dei programmi è stata effettuata solo su parte dei parametri e, per il 2021, non è stata adottata alcuna deliberazione annuale di verifica.
Il controllo sugli organismi partecipati non può considerarsi adeguato: manca, per il 2021, la struttura dedicata; non sono stati definiti gli indirizzi strategici; non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori; la nota informativa allegata al rendiconto non reca la doppia asseverazione. Parimenti inadeguato è il controllo sulla qualità dei servizi, non essendo stata adottata la Carta dei Servizi e non essendo stati pubblicati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti.
All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni, invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità e dispone la comunicazione delle iniziative intraprese, la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e la sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.
Nota della Redazione
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