Nessun aggravamento della lesione da causa di servizio dopo ventidue anni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 148 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, l’aggravamento di una pregressa infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio non può essere presunto, ma deve essere provato con riferimento a un peggioramento che investa lo stesso organo e che si ponga in diretto rapporto eziologico con il quadro patologico originario. La sola contiguità anatomica tra la sede della lesione primigenia e la nuova patologia non integra il nesso causale. Ai fini della classifica tabellare rilevano gli effetti sulla funzione di organi e apparati, non la mera esistenza di una cicatrice estesa, che di per sé non comporta invalidità secondo le tabelle di cui al d.P.R. n. 834/1981. Il giudice può fondare il convincimento sul parere del Collegio medico-legale congruamente motivato, escludendo il nesso tra evento di servizio risalente e sintomatologia insorta a distanza di oltre vent’anni.
Il Fatto
Il ricorrente, già soldato in servizio di leva, ha subito nel 1995 un trauma alla spalla destra, con diagnosi di ernia muscolare periscapolare e successivo intervento di ernioplastica soprascapolare. L’infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Collocato in congedo per fine ferma, ha chiesto nel 2014 la concessione della pensione privilegiata tabellare, ottenendo dal Ministero della Difesa un decreto negativo, non essendo l’affezione ascrivibile ad alcuna categoria di pensione.
Presentata domanda di aggravamento nel 2016, l’Amministrazione ha emesso un secondo decreto di rigetto per non constatato peggioramento. Il ricorrente ha contestato i giudizi sanitari e la stessa diagnosi, chiedendo la pensione privilegiata di settima categoria o, in subordine, di ottava tabella A, a vita dalla data del congedo, valorizzando la natura traumatica della lesione primigenia e il danno cicatriziale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice, acquisito un parere del Collegio medico-legale del Ministero della Difesa, ha esaminato la questione centrale del nesso causale tra l’evento di servizio e la patologia lamentata a partire dal 2017. Ha richiamato la nozione di aggravamento: la modificazione peggiorativa deve intervenire sullo stesso organo, con complicanze conseguenti alle caratteristiche del preesistente quadro e in diretto rapporto eziologico con esso.
Su queste premesse, il parere ha qualificato la lesione originaria come tumefazione muscolare, trattata chirurgicamente con asportazione e priva di limitazioni funzionali documentate nel periodo successivo. La lesione del tendine sovraspinato, emersa oltre vent’anni dopo, non può ricondursi sotto il profilo clinico-anatomofunzionale all’asportazione del 1995: la sola contiguità anatomica della regione scapolare con la spalla non costituisce causa o concausa del quadro articolare.
Il Giudice ha condiviso il rilievo tecnico secondo cui le lesioni del tendine sovraspinato derivano più frequentemente da eventi flogistici cronici, da sindrome da impingement, dall’usura o da attività usuranti, e solo raramente da traumi risalenti. Considerato che il ricorrente ha svolto attività qualificabili come di bracciante, ha escluso il nesso causale e quindi l’aggravamento della patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Il Giudice ha aggiunto che il lunghissimo intervallo temporale intercorso tra il trauma e la sintomatologia riferita impedisce di ravvisare il collegamento, essendo i documenti relativi al periodo post-intervento privi di evidenze di limitazioni funzionali, con un vero e proprio vuoto documentale fino al 2017. Ha inoltre respinto la tesi difensiva secondo cui la sola cicatrice estesa varrebbe di per sé a determinare un’invalidità tabellare: ai fini della invalidità rilevano gli effetti sulla funzione di organi e apparati, e le tabelle di cui al d.P.R. n. 834/1981 considerano le cicatrici solo in ipotesi specifiche, tra cui quelle estese e dolorose o con apprezzabili disturbi funzionali.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in misura ridotta del venti per cento secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Nota della Redazione
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