Rimessione in termini e cessazione materia del contendere nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 159 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini è istituto di portata generale, ai sensi dell’art. 43, comma 6, c.g.c., e trova applicazione anche rispetto al termine per il deposito della dichiarazione di accettazione del decreto monitorio previsto dall’art. 132 c.g.c. Le difficoltà di inserimento della dichiarazione nella piattaforma informatica, accertate attraverso la dichiarazione del rappresentante dell’ente resa in udienza, integrano le circostanze che legittimano la rimessione in termini. Una volta accertata la tempestività dell’accettazione, il giudizio di conto è definito per l’avvenuto pagamento della somma recata dal monitorio, comprensiva di accessori e spese, con la conseguente cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore, esaminato il conto giudiziale dell’esercizio finanziario 2019 dell’economo di un Comune, ne rilevava l’irregolarità per una serie di spese non conformi al regolamento economale, chiedendo procedersi con decreto monitorio al recupero di quanto addebitato. Il decreto presidenziale determinava l’importo a carico dell’agente contabile e assegnava il termine di trenta giorni per il deposito della dichiarazione di accettazione.

Non risultando depositata l’accettazione nel termine, il Presidente disponeva procedersi con il rito ordinario. L’agente contabile trasmetteva poi una PEC, allegando la dichiarazione protocollata presso il Comune, e all’udienza il Sindaco rappresentava che il Segretario comunale non era riuscito a inserirla nella piattaforma informatica, chiedendo la remissione in termini, cui l’agente aderiva e alla quale il Pubblico Ministero non si opponeva.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica affrontata dalla Sezione riguarda l’applicabilità della rimessione in termini al termine per l’accettazione del decreto monitorio nel giudizio di conto. Il Collegio muove dal rilievo che si tratta di istituto di portata generale, espressamente previsto dall’art. 43, comma 6, c.g.c., e dunque suscettibile di applicazione anche rispetto alla fattispecie dell’art. 132 c.g.c.

Nel caso concreto, la dichiarazione resa in udienza dal Sindaco assume valore di prova delle circostanze allegate. Le difficoltà di inserimento della dichiarazione nel sistema informatico costituiscono la causa della trasmissione tardiva, circostanza avvalorata dalla protocollazione tempestiva dell’atto presso il Comune. Tale ricostruzione consente di ricondurre la vicenda nell’alveo dell’art. 93, commi 12-13, c.g.c.

La Sezione aderisce quindi alla richiesta concorde delle parti e del Pubblico Ministero, rimettendo in termini il contabile e dichiarando la tempestività dell’accettazione. Il pagamento della somma recata nel decreto monitorio, già comprensiva di accessori e spese, determina la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, l’esito della controversia esclude ogni pronuncia sul punto. La Corte dichiara definito il giudizio per tempestivo pagamento del monitorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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