Contributi Covid e rapporto di servizio funzionale nella giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 75 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da illecita percezione di finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato, la giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti del soggetto privato beneficiario e del suo legale rappresentante, in forza del rapporto di servizio di tipo funzionale, che prescinde dalla natura del soggetto e dal titolo dell’investitura. Il privato che partecipa alla gestione di risorse pubbliche è assoggettato ai vincoli funzionali alla corretta destinazione delle stesse. La falsa dichiarazione sui ricavi, posta a base dell’accesso al Fondo di garanzia per le PMI, integra condotta illecita produttiva di danno erariale, con conseguente responsabilità solidale della società e del legale rappresentante. L’elemento soggettivo doloso si desume dall’indicazione di dati di bilancio inesistenti.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio una società e il suo legale rappresentante per l’accertamento della responsabilità amministrativa in relazione a irregolarità nella domanda di accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia P.M.I. previsti per l’emergenza Covid-19. L’azione traeva origine da una sentenza penale, divenuta irrevocabile, che aveva accertato fatti suscettibili di valutazione in sede contabile.
Il rappresentante legale aveva presentato due dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 1-bis d.l. n. 23/2020, dichiarando ricavi per gli anni 2018 e 2019 senza specificarne la fonte e allegando dichiarazioni dei redditi mai presentate. Otteneva così finanziamenti per complessivi euro 30.000,00, garantiti al 100% dallo Stato. I convenuti non si costituivano in giudizio e la Procura insisteva per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio dichiarava la contumacia dei convenuti, regolarmente citati. Nel merito, la domanda era fondata.
Il primo passaggio argomentativo riguarda il rapporto di servizio. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, il Collegio ribadisce che la nozione di contabilità pubblica poggia su due elementi: il danno erariale quale presupposto oggettivo e l’imputabilità a un soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio quale presupposto soggettivo. Tale rapporto è stato progressivamente riletto in chiave funzionale, superando il criterio dell’appartenenza: è sufficiente una relazione che implichi la partecipazione del privato alla gestione di risorse pubbliche.
Secondo il Collegio, l’affermarsi di modelli privatistici dell’agire amministrativo impone di qualificare l’attività in chiave oggettiva e funzionale, in ragione della pubblica funzione svolta e non del tipo di atto posto in essere. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti.
Da ciò deriva la sussistenza del rapporto di servizio sia in capo alla società beneficiaria sia in capo al legale rappresentante che, con la sottoscrizione della domanda, si è ingerito nel procedimento di accesso ai fondi pubblici. In caso di sviamento delle somme dalla finalità programmata, sussiste responsabilità contabile anche di chi intrattiene un rapporto organico con la società.
Nel merito, la falsità delle dichiarazioni risultava provata dalla circostanza che la società non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali. Poiché ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23/2020 la misura massima del finanziamento è pari al 2% del fatturato dichiarato, la società non era neppure legittimata a richiedere i fondi. L’elemento soggettivo doloso si desumeva dall’indicazione di dati di bilancio inesistenti. La Corte accoglieva quindi la domanda e condannava in solido i convenuti al pagamento di euro 30.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con spese a carico degli stessi.
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Nota della Redazione
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