Falsa conduzione dei terreni e decadenza dai contributi agricoli PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 163 del 14.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi comunitari in agricoltura, l’assenza di un valido titolo giuridico di conduzione dei terreni dichiarati esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici e comporta la decadenza dai benefici corrisposti, con obbligo di restituzione. La falsa dichiarazione di conduzione in affitto, fondata su contratto artefatto, integra la dichiarazione eccessiva intenzionale disciplinata dall’art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009 e dall’art. 16, sesto comma, del Regolamento CE n. 65/2011, con superamento della soglia di tolleranza dello 0,5%. Tale condotta, dolosa e fraudolenta, reca in sé l’occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla comunicazione della notizia di danno alla Procura regionale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un’imprenditrice agricola per un presunto danno erariale di euro 47.766,98, cagionato ad ARCEA. La contestazione muove dalla segnalazione della Guardia di Finanza, secondo cui la convenuta avrebbe richiesto e ottenuto contributi PAC indicando la disponibilità di terreni altrui sulla base di un contratto di affitto disconosciuto dal proprietario, che ne ha denunciato la falsità della firma.

La convenuta, destinataria di invito a dedurre notificato il 17 ottobre 2023, ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale e l’inammissibilità della domanda per indeterminatezza del quantum. La difesa ha sostenuto la discordanza tra l’importo contestato dalla Guardia di Finanza e quello iscritto a ruolo dall’organismo pagatore, prospettando la possibile inclusione di somme estranee al titolo dedotto in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la disciplina eurounitaria e nazionale che subordina l’erogazione dei contributi agricoli alla sussistenza di un titolo giuridico idoneo e documentabile. L’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009 esclude i pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenerli. L’art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009 e l’art. 16, sesto comma, del Regolamento CE n. 65/2011 sanzionano la dichiarazione eccessiva intenzionale, quando la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata supera lo 0,5% o un ettaro.

La Corte accerta che la convenuta ha dichiarato, nelle domande per le campagne 2013 e 2014, la conduzione in affitto di circa 24 ettari di terreni altrui sulla base di un contratto falso, mai contestato in alcuna sede. Il superamento della soglia di tolleranza comporta la perdita integrale del sostegno. La Sezione richiama il principio secondo cui l’assenza di un idoneo titolo giuridico non può essere surrogata da relazioni di fatto con il fondo, che possono concretarsi in usurpazione di terreni altrui, citando Corte dei conti, Sez. Terza giurisdizionale d’Appello, sentenza n. 224/2022 e Sez. giur. Puglia, sentenza n. 398/2019.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte qualifica la condotta come dolosa, per l’intenzionale artefazione del contratto e la conseguente mendace dichiarazione sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il cui art. 75 dispone la decadenza dai benefici in caso di non veridicità del contenuto dichiarato.

L’eccezione di prescrizione è respinta. La produzione di un contratto fittizio configura ex se attività diretta a occultare il danno, sicché il dies a quo va ancorato alla comunicazione della notizia di danno. La Corte precisa che il termine decorre dalla denuncia del 5 giugno 2019 e, comunque, dalla trasmissione del 18 giugno 2019, e non dalla nota dell’8 luglio 2019; l’azione resta tempestiva perché l’invito a dedurre è stato notificato il 17 ottobre 2023.

Infine, la Sezione ritiene infondata l’eccezione di indeterminatezza del quantum: la discordanza tra la quantificazione della Guardia di Finanza e quella di ARCEA è spiegata dalla deliberazione dell’organismo pagatore, che ha iscritto euro 58.669,98, di cui euro 24.823,26 a carico del FEASR e euro 33.846,72 a carico del FEAGA, per domande presentate su più misure di sostegno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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