Obbligo di resa del conto per la banca che gestisce denaro pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 169 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chiunque maneggi denaro di pertinenza di una pubblica amministrazione assume, ex lege, la qualifica di agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto e giurisdizione della Corte dei conti. Tale qualifica non dipende dal titolo del rapporto, né da una specifica previsione contrattuale, né dall’assenza di contestazioni da parte dell’ente. Il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito, unitamente al maneggio di denaro pubblico, sono gli elementi essenziali della fattispecie. Ne consegue che un documento meramente riassuntivo, qualificato come verbale di verifica di cassa, non è idoneo a rappresentare la gestione e rende il conto improcedibile.

Il Fatto

Un istituto di credito, in qualità di affidatario del servizio di riscossione delle tasse universitarie di un ente pubblico, ha depositato nel giudizio di conto un documento intitolato “verbale verifica di cassa”. Il Magistrato istruttore, con relazione di improcedibilità, ha ritenuto che tale documento non costituisse il conto giudiziale e che la società, qualificandosi come semplice cassiere, non potesse sottrarsi agli obblighi di rendicontazione propri del tesoriere.

La società si è opposta sostenendo che il contratto stipulato la qualificherebbe come cassiere, che nessuna clausola le imporrebbe la resa del conto e che l’ente non avrebbe mai contestato le modalità di gestione. Ha chiesto l’archiviazione con pieno discarico. Il giudizio di conto è così giunto alla Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la qualificazione giuridica del rapporto e il conseguente obbligo di rendicontazione. La Corte richiama la disciplina degli agenti contabili contenuta nell’art. 74 r.d. n. 2440/1923 e nell’art. 178 r.d. n. 827/1924, che individua le categorie degli agenti della riscossione, dei tesorieri o agenti pagatori e dei consegnatari, sottoponendo il loro operato al vaglio della Corte dei conti ai sensi dell’art. 44 r.d. n. 1214/1934.

Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Collegio, gli elementi essenziali della qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta. Questo può consistere in un rapporto di pubblico impiego, in una concessione amministrativa, in un contratto, o perfino mancare del tutto. L’elemento qualificante è, in sintesi, il maneggio di denaro pubblico.

Applicando tale principio, la Corte rileva che la società svolge un servizio di riscossione delle tasse universitarie per conto di un ente pacificamente qualificabile come pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Questa attività comporta inequivocabilmente il maneggio di denaro pubblico e, pertanto, la società deve ritenersi tenuta alla rendicontazione, indipendentemente da esplicite previsioni contrattuali.

Il Collegio esclude ogni rilievo alla circostanza che nel contratto manchi l’obbligo di resa del conto o che l’ente non abbia mai contestato l’inadempimento: la qualifica di agente contabile discende automaticamente ex lege. Quanto alla forma, il documento depositato è un mero verbale di verifica di cassa, inidoneo a rappresentare la gestione, non consentendo la verifica sostanziale delle risultanze e la distinta evidenziazione di incassi e pagamenti.

Per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il conto. La società dovrà rendere un nuovo documento comprendente carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenza, ai sensi dell’art. 616 r.d. n. 827/1924. La mancata compilazione esporrà l’agente contabile al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura erariale, ai sensi degli artt. 141 e ss. cgc, ovvero alla compilazione d’ufficio a sue spese. Le spese sono compensate, attesa la natura in rito della pronuncia, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cgc.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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