Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere dopo deposito tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 113 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, disciplinato dall’art. 141 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce mediante pronuncia di una sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Il deposito del conto giudiziale, anche se tardivo e ancorché non preceduto dalla parifica da parte dell’ente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dalla Procura Regionale per ottenere la resa del conto, atteso che l’interesse sostanziale e processuale azionato risulta comunque soddisfatto dall’adempimento intervenuto. La pronuncia di estinzione consegue pertanto all’accertamento dell’avvenuto deposito, senza che rilevi l’eventuale incompletezza formale dell’adempimento, salvo il successivo esame di merito del conto da parte del giudice.

Il Fatto

La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia aveva proposto ricorso al giudice monocratico per ottenere la fissazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2014-2018, ai sensi dell’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000, nei confronti dell’economo dell’ente locale, quale agente contabile.

Con decreto era stato fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione all’ente. L’agente contabile aveva dichiarato le proprie dimissioni e di avere già depositato i conti, mentre l’ente non li aveva trasmessi alla Sezione, asserendo di non averli ricevuti. All’esito dell’udienza, era stata disposta la compilazione d’ufficio dei conti a spese dell’agente contabile, con onere per l’ente di espletare la verifica, parificare il conto e depositarlo. In data 23.2.2026 il Comune aveva trasmesso i conti, non parificati, con relazioni negative dell’organo di revisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione, richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, ha qualificato il giudizio per resa di conto come giudizio di natura giurisdizionale, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, la cui definizione avviene con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ex art. 144 c.g.c. Tale qualificazione, già affermata dalla Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, fonda la possibilità di definire il giudizio con pronuncia di merito, una volta verificato il venir meno dell’interesse processuale.

Nel caso di specie, la Procura Regionale aveva dato atto all’odierna udienza camerale dell’avvenuto deposito del conto. La Corte ha pertanto ritenuto che l’adempimento, ancorché tardivo e non preceduto dalla parifica da parte dell’ente, avesse determinato il conseguimento dello scopo per cui il giudizio era stato instaurato, ossia la resa del conto giudiziale. L’interesse della Procura a ottenere una pronuncia ordinatoria risultava quindi satisfatto, rendendo la controversia priva di oggetto.

La sentenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con nullità per le spese, disponendo la rimessione degli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame, funzionale alla successiva fase di controllo dei conti depositati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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