Riscatto anni di laurea: presunzione di conoscenza e rimessione in termini (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 38 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spedizione di un provvedimento al corretto indirizzo del destinatario non integra, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. Quando l’agente postale consegna il plico a un soggetto estraneo al destinatario, la presunzione è vinta dalla prova della estraneità, fornita anche mediante produzione dello stato di famiglia. Il termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non si applica alle controversie pensionistiche devolute alla Corte dei conti. La prescrizione resta sospesa durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche se non concluso nei termini di legge.
Il Fatto
Il giudizio è instaurato in riassunzione davanti alla Corte dei conti dopo che il giudice ordinario, con sentenza del 3 luglio 2023, ha declinato la propria giurisdizione. Il ricorrente, medico chirurgo, aveva presentato nel settembre 1992 domanda di riscatto, ai fini previdenziali, degli anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Secondo il ricorrente, la domanda era stata accolta nel 2004 con determinazione che fissava un onere contributivo e un termine per l’adesione; un successivo provvedimento del gennaio 2006 lo aveva dichiarato decaduto per mancata accettazione. L’interessato sostiene di aver conosciuto solo nel gennaio 2020, tramite accesso agli atti, l’esito di quella vicenda, e contesta la validità della notifica del 2004, essendo il plico firmato da persona a lui sconosciuta ed estranea al nucleo familiare. Chiede la rimessione in termini e il riconoscimento del riscatto alle condizioni originarie.
La Motivazione della Corte
Le eccezioni preliminari dell’Istituto previdenziale sono rigettate. Quanto all’improcedibilità per assenza di domanda amministrativa, la Corte rileva che una istanza del marzo 2021, recante la medesima richiesta avanzata in giudizio, è stata spedita e ricevuta dall’ente, che ha quindi avuto la possibilità di pronunciarsi: il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont.
Né vale l’eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante per cui tale norma riguarda l’ordinamento previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria e opera solo davanti al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico contabile. È respinta anche l’eccezione di prescrizione: il relativo termine è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, e il ricorrente ha provato di aver conosciuto le determinazioni solo nel gennaio 2020, sicché l’iniziativa giudiziale del dicembre 2021 è tempestiva.
Nel merito, la Corte esclude che la spedizione al corretto indirizzo basti a fondare la presunzione di conoscenza. Il plico risultava consegnato a una persona estranea al destinatario. L’avviso di ricevimento, assistito dall’efficacia dell’art. 2700 cod. civ., fa fede della firma apposta e dell’identità del firmatario, ma non del legame di parentela, convivenza o conoscenza con il destinatario. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte valorizza la produzione dello stato di famiglia, che comprova l’estraneità del consegnatario: la presunzione iuris tantum è così vinta.
Quanto alla determinazione del gennaio 2006, che aveva dichiarato la decadenza, manca in atti qualsiasi prova della consegna. Ne segue che le nuove domande di riscatto del 2015 e del 2018, anteriori alla conoscenza del gennaio 2020, non implicano rinuncia alla domanda originaria.
Il ricorrente è dunque rimesso in termini rispetto alla determinazione del novembre 2004, con riconoscimento del riscatto per gli anni di laurea e del contributo originario, da rivalutare tenendo conto del tempo trascorso e dell’indice dei prezzi al consumo. L’Inps ha facoltà di rideterminare il piano di rateizzazione in ragione dell’età del ricorrente ed è tenuto a cooperare nominando un responsabile del procedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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