Regolarità del conto e discarico dell’agente contabile su prova digitale degli accrediti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 45 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la prova dell’effettivo riversamento in tesoreria delle somme riscosse dall’agente contabile può essere raggiunta anche mediante i bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell’istituto tesoriere, i quali, riportando per ciascuna reversale il numero di riferimento, il numero della bolletta, la data, l’importo, il soggetto versante e la causale, attestano l’accredito nelle casse dell’ente. L’iniziale carenza della documentazione richiesta dall’art. 226 del d. lgs. n. 267/2000 non giustifica la contestazione di un ammanco pari all’intero valore del conto, quando la documentazione integrativa, acquisita nel corso dell’istruttoria, confermi la coincidenza tra totale riscosso e totale versato. Il conto va pertanto dichiarato regolare, con conseguente discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile per la riscossione dei diritti di segreteria e per il rilascio delle carte d’identità presso un Comune, con riferimento all’esercizio 2016. Depositato il conto, il magistrato relatore ha rilevato che la documentazione prodotta a prova dei versamenti in tesoreria consisteva essenzialmente in un ordine di riscossione dato al tesoriere, privo di dati concreti sull’effettivo accredito, come firma di quietanza, data di accredito o data di valuta. L’ente aveva dichiarato di non essere in grado di reperire le reversali quietanzate, anche per effetto della fusione tra istituti bancari.

Su queste basi il relatore ha concluso per la non regolarità del conto e per un ammanco tecnicamente pari all’intero valore, pur a fronte della coincidenza tra totale incassato e totale versato. L’agente contabile ha chiesto il rigetto della domanda e l’assoluzione da ogni addebito. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha disposto accertamenti diretti a mezzo della Guardia di Finanza presso il tesoriere.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale attiene alla sufficienza della prova del riversamento in tesoreria e alla possibilità di dichiarare regolare il conto quando la documentazione originaria sia stata ritenuta inadeguata. La Corte muove dalla disciplina del Tuel e, in particolare, dall’art. 226 del d. lgs. n. 267/2000, nel testo modificato dal d. lgs. n. 118/2011, che ha consentito, con decorrenza dall’esercizio 2015, la produzione di documenti informatici contenenti gli estremi degli ordinativi di riscossione e di pagamento.

All’esito dell’istruttoria sono stati trasmessi i bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell’istituto bancario, relativi agli anni 2015 e 2016. In essi sono riportati, per tutte le reversali d’incasso emesse, il numero della reversale di riferimento, il numero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l’importo riscosso, il soggetto versante e la causale. Tali elementi attestano l’avvenuto accreditamento della somma riscossa per diritti di segreteria e versata nelle casse comunali.

La Corte valorizza quindi il contenuto informativo del documento digitale, che assolve la funzione probatoria in precedenza affidata alle reversali quietanzate. Il passaggio dagli ordinativi di riscossione, privi di dati concreti sull’accredito, ai bollettari firmati digitalmente segna il superamento della carenza probatoria inizialmente contestata. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il tesoriere abbia rappresentato di non avere più in possesso le reversali quietanzate, poiché la gestione dell’ente avveniva tramite ordinativo informatico e i relativi esiti erano messi a disposizione dell’ente.

Ne consegue che l’effettivo accredito della somma nelle casse dell’ente appare fornito di prova e che il conto deve ritenersi regolare, con il conseguente discarico dell’agente contabile. Quanto alle spese processuali, pur a fronte della regolarità del conto, la Corte ne dispone la compensazione, avuto riguardo alla produzione della documentazione informatica solo in corso di giudizio e a seguito dell’intervento della Guardia di Finanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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