Irregolarità formale e ripianamento degli ammanchi del conto di tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 6 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente contabile tesoriere risponde delle sole poste rimaste irregolari per propria colpa, non delle discordanze contabili imputabili all’ente locale per la mancata tempestiva regolarizzazione dei provvisori di incasso e di pagamento. Gli addebiti non dovuti e gli oneri superiori a quelli pattuiti, se riversati all’ente medio tempore, fanno venir meno gli ammanchi contestati, con conseguente ripianamento in corso di giudizio. Resta ferma la dichiarazione di irregolarità del conto, con condanna dell’agente contabile alle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Il Fatto
La banca, quale tesoriere di un comune, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2016. Il magistrato istruttore ha rilevato un disallineamento tra i saldi di cassa iniziale e finale indicati dal tesoriere e quelli risultanti dal rendiconto dell’ente, oltre a quattro contestazioni: addebito di spese non previste nel terzo trimestre, interessi passivi del quarto trimestre non verificabili, corresponsione di oneri superiori a quelli pattuiti per il servizio e, più in generale, irregolarità formale del conto.
L’ente ha prodotto una memoria irritualmente via pec, acquisita agli atti dopo l’ordinanza che ha disposto la restituzione degli atti al magistrato istruttore. Il tesoriere ha sostenuto la regolarità della gestione e chiesto il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la discordanza formale tra le scritture dell’ente e quelle del tesoriere nei saldi di inizio e fine esercizio. Tale discrasia è però ascrivibile al comune, che non ha regolarizzato per tempo i provvisori segnalati dal tesoriere, come accertato dall’organo di revisione. Le operazioni, riferite a esercizi precedenti, non hanno rilievo dannoso rispetto al conto in esame.
Le contestazioni relative all’addebito di spese nel terzo trimestre e agli interessi passivi del quarto trimestre risultano superate. Il tesoriere ha riaccreditato le somme non dovute con interessi legali e rivalutazione, per complessivi euro 114,00 ed euro 157,00, e ha documentato che gli interessi del quarto trimestre, pari a euro 4.320,67, sono stati addebitati nel successivo esercizio 2017.
Sul canone in proporzione al transato, la Corte rileva l’errore di calcolo del tesoriere. La clausola contrattuale prevede lo 0,2 per mille trimestrale sulle entrate correnti risultanti dal conto di cassa. Il tesoriere ha applicato lo 0,8 per mille annuale su un importo di euro 10.542.081,58, ricavando euro 8.433,67; applicando correttamente lo 0,2 per mille la commissione dovuta è di euro 2.108,41, con un maggior onere ripetibile di euro 6.325,26.
Anche questa posta è stata però ripianata in corso di giudizio: il tesoriere ha prodotto la ricevuta bancaria del 5 settembre 2023 attestante l’effettivo incasso della somma da parte del comune. Il Collegio considera quindi venuti meno gli ammanchi contestati, in ragione dei riversamenti effettuati medio tempore dall’istituto tesoriere.
Resta ferma l’irregolarità del conto depositato. Le spese processuali seguono la soccombenza, anche virtuale, e sono quantificate ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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