Docenza extraistituzionale del dipendente pubblico non richiede autorizzazione (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 12 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le attività di docenza svolte dal dipendente pubblico, ancorché retribuite, rientrano tra le attività liberalizzate dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e non sono soggette al regime autorizzatorio del comma 7, perché espressione delle libertà costituzionali di insegnamento e di manifestazione del pensiero. Il principio è immanente al sistema delle incompatibilità nel pubblico impiego anche quando la disciplina regionale di settore non lo enunci espressamente. Ne consegue che il mancato riversamento del compenso non integra la fattispecie di responsabilità erariale del comma 7-bis, per difetto di antigiuridicità della condotta. La clausola di compatibilità dell’art. 23 del d.P.R. n. 574/1988 consente al giudice contabile di salvaguardare i superiori principi processuali rispetto alla disciplina sull’uso della lingua tedesca.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, contestando la responsabilità amministrativa per il mancato riversamento di euro 380,00 percepiti per attività extraistituzionale non autorizzata. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emergeva che il convenuto aveva svolto, nel biennio 2019-2020, l’attività di istruttore in due corsi, ricevendo un compenso complessivo di euro 380,00. L’attore ravvisava la violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, oltre che dei principi di esclusività, buona fede e correttezza.
Il convenuto, appartenente al gruppo linguistico tedesco, eccepiva in via preliminare la nullità di tutti gli atti processuali per violazione della normativa sull’uso della lingua tedesca nel processo. Nel merito contestava la natura di compenso delle somme, qualificandole come rimborso spese, e deduceva il difetto dei presupposti dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità. Richiamato l’art. 21 del d.P.R. n. 574/1988, che impone alla pubblica amministrazione attrice l’uso della lingua presunta del convenuto, la Sezione rileva che la disposizione è inapplicabile al processo di responsabilità amministrativa, dove la pubblica amministrazione non è parte. Il Pubblico ministero contabile è organo indipendente, distinto dall’amministrazione, e agisce in funzione obiettiva e neutrale a tutela di interessi generali. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 104/1989 sostiene questa lettura.
Quanto agli atti notificati, l’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 574/1988 impone al destinatario di chiedere la traduzione entro quindici giorni; il convenuto non aveva esercitato tale facoltà ed era decaduto. Quanto alla comparsa in lingua tedesca, la Sezione esclude l’inefficacia: la norma riguarda solo gli atti notificati, non quelli depositati, e non prevede alcuna sanzione, in ossequio al principio di tassatività delle nullità. La clausola dell’art. 23, che richiama gli articoli 13, 20 e 21 “in quanto compatibili”, consente infine di preservare il principio di oralità e l’integrale comprensione della difesa da parte del collegio.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il riparto tra attività vietate, autorizzabili e liberalizzate. Le attività di docenza sono escluse dal regime autorizzatorio ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile richiamata. Il regolamento regionale del 2007, applicabile ratione temporis, non annoverava ancora la docenza tra le attività libere, ma il principio era già immanente al sistema delle incompatibilità, essendo le docenze liberalizzate dalla legge n. 125/2013; il regolamento regionale del 2021 ha poi recepito tale assetto.
Accertata la natura di docenza occasionale dell’attività contestata, la domanda attorea è respinta per mancanza dell’antigiuridicità del comportamento. Le spese di difesa, liquidate secondo i parametri del DM 55/2014, sono poste a carico della Regione; nulla per le spese di giustizia.
Nota della Redazione
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