Conto giudiziale non sottoscritto e senza secondo ramo è improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 88 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non rechi la sottoscrizione dell’agente contabile è privo del requisito formale minimo e non consente l’apertura del giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c. Il conto è inoltre inidoneo, per forma e contenuto, quando non espone i dati contabili di entrambi i rami dell’attività di riscossione affidata, non rappresentando così i risultati della gestione. La declaratoria di improcedibilità non comporta il discarico: l’agente contabile resta responsabile della resa del conto e, in caso di inerzia, la Procura erariale può attivare il giudizio per resa di conto.
Il Fatto
Il Magistrato designato ha rimesso al Collegio, con relazioni di irregolarità, i conti giudiziali relativi alle gestioni degli esercizi finanziari 2016 e 2017 resi dall’ACI quale agente contabile della Regione Calabria per l’attività di riscossione della Tassa Automobilistica Regionale. Il magistrato ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dei conti per criticità formali e sostanziali.
L’agente contabile si è costituito chiedendo, in via principale, l’approvazione dei conti e l’accertamento dell’insussistenza della propria qualifica di agente contabile. In udienza ha chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza degli appelli avverso le sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, che avevano confermato la qualifica. Il Pubblico Ministero si è opposto e ha concluso per l’improcedibilità. La Regione Calabria non è comparsa.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal dato normativo degli artt. 139 e 140 c.g.c.: il conto giudiziale deve essere sottoscritto dall’agente contabile, parificato dall’amministrazione e depositato, con la relazione degli organi di controllo, presso la Sezione giurisdizionale competente; per forma e contenuto deve essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione.
Dalla documentazione emerge che l’amministrazione regionale, sollecitata in istruttoria, ha reiterato la trasmissione dei conti privi della sottoscrizione dell’agente contabile. Il Collegio osserva che il deposito di tali conti non consente l’apertura del giudizio di conto: manca il requisito formale minimo indispensabile al raggiungimento dello scopo cui il conto è preordinato, ex art. 44, secondo comma, c.g.c. È richiamata, in termini, la sentenza della stessa Sezione n. 128 del 3 luglio 2023.
Sul piano sostanziale, i conti sono carenti della rendicontazione relativa al secondo ramo di attività, ossia la riscossione dei pagamenti eseguiti a seguito di accertamento, anch’essa affidata dalla Regione Calabria. L’agente contabile avrebbe dovuto esporre i dati contabili di entrambi i rami, oggetto delle distinte convenzioni — repertorio n. 788 del 17 giugno 2014 per la riscossione ordinaria e repertorio n. 111 del 10 settembre 2014 per l’attività di precontenzioso, contenzioso e recupero bonario e coattivo — secondo i criteri descritti nelle relazioni di irregolarità.
I conti trasmessi, in realtà, sono l’insieme dei riepiloghi settimanali delle riscossioni ordinarie inviati dall’agente contabile alla Regione. Tali atti vanno considerati alla stregua di un utile allegato al conto giudiziale vero e proprio, non già del conto medesimo. Ne deriva la carenza dei minimi requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto. I conti sono pertanto dichiarati improcedibili.
Il Collegio precisa che la declaratoria di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico: l’agente contabile resta responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e, in caso di mancata ricompilazione e deposito, la Procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto. Essendo la pronuncia in rito, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
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