Aumento di capitale e partecipazione indiretta: non luogo a deliberare ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 47 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame preliminare degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, non riguarda le operazioni societarie “straordinarie”, quali la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, quando questa non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. La trasmissione alla Corte dei conti non è dovuta per gli atti con cui l’ente delibera, nella qualità di socio, l’incremento di una partecipazione già posseduta, anche se indiretta e realizzata per il tramite di una società controllata. La deliberazione che approva un aumento di capitale con effetto meramente incrementativo della partecipazione esistente è al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP e non necessita del parere preventivo di conformità della Sezione regionale di controllo.
Il Fatto
Il comune di Cavaglià, socio della società “CORDAR Biella Servizi s.p.a.”, a sua volta socia della società in house “Biella Casale Vercelli Valsesia Acque – Società per Azioni”, ha approvato con deliberazione consiliare la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di quest’ultima. L’operazione, deliberata dall’assemblea dei soci, doveva essere liberata mediante il conferimento, da parte dei soci, dei rami d’azienda costituiti dalle reti e dalle infrastrutture idriche di rispettiva proprietà, al fine di razionalizzare la gestione del patrimonio e ottemperare alle prescrizioni per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 2. La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo “a solo titolo informativo”, ritenendo l’ente che l’operazione non fosse soggetta al controllo preventivo di conformità.
La Motivazione della Corte
La Sezione piemontese ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 5, comma 3, TUSP, evidenziando come la novella del 2022 abbia trasformato la trasmissione degli atti da mero adempimento conoscitivo a presupposto per l’esercizio di un controllo successivo di legittimità-regolarità, con effetto impeditivo in senso lato e con termine di sessanta giorni per la deliberazione sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.
Nel merito, la Corte richiama il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 19/2022), secondo cui la procedura di esame preliminare non riguarda le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comportino l’acquisto della posizione di socio. L’assoggettamento al controllo trova fondamento nell’art. 5, comma 3, che impone l’invio dell’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, fattispecie che può essere integrata dalla sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società solo se da essa derivi l’assunzione della qualità di socio.
La giurisprudenza contabile ha applicato tale principio anche alla partecipazione indiretta, affermando che non vi è luogo a deliberare quando all’operazione non segue l’acquisto di una nuova partecipazione ma il mero incremento di quella già posseduta. Nel caso di specie, il comune di Cavaglià deteneva già una partecipazione indiretta nella società, per il tramite della propria partecipata, e l’aumento di capitale avveniva in misura proporzionale alle quote possedute, senza alterare gli assetti partecipativi. L’operazione realizzava quindi un effetto meramente incrementativo della partecipazione già detenuta, in analogia con la fattispecie esaminata dalle Sezioni Riunite.
La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare sulla deliberazione consiliare, in quanto atto al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, ferma restando la salvezza dei poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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