Contributi PSR non rendicontati: danno erariale e dolo del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 8 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore risponde per danno erariale davanti alla Corte dei conti qualora disponga della somma in modo diverso da quello programmato, frustrando lo scopo perseguito dall’ente pubblico. Il beneficiario di una provvidenza comunitaria che non realizzi nei termini il progetto ammesso, rendendo dichiarazioni non veritiere sulla sua completa esecuzione, distrae le risorse dalle finalità pubbliche e integra con dolo l’illecito contabile. Il venir meno delle condizioni di ammissibilità dell’agevolazione comporta la decadenza dal sostegno e la ripetizione delle somme indebitamente percepite, quantificate nell’importo erogato al netto di quanto già recuperato.

Il Fatto

La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del titolare di una ditta agricola per un danno erariale di 28.649,51 euro arrecato all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Il beneficiario aveva ottenuto un contributo complessivo di 95.000 euro, a valere sul PSR Calabria 2007-2013, per l’insediamento come giovane agricoltore e l’ammodernamento dell’azienda, con progetto relativo alla costruzione di fabbricati rurali al servizio dell’attività di allevamento.

Dopo l’erogazione di 65.000 euro a titolo di anticipazione, un controllo amministrativo in situ ha accertato l’assenza dell’autorizzazione sanitaria necessaria all’esercizio dell’allevamento. L’amministrazione ha disposto la revoca totale del finanziamento e chiesto la restituzione delle somme; escussa la garanzia per la sola misura relativa all’insediamento, è rimasto insoluto il residuo riferito all’ammodernamento. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il fermo orientamento della Cassazione: il rapporto tra ente erogatore e percettore di contributi è un rapporto di servizio, che radica la giurisdizione contabile quando il privato disponga della somma in modo difforme dallo scopo pubblico. In questa prospettiva, la distrazione delle risorse dalle finalità istituzionali costituisce di per sé pregiudizio per l’erario.

La Corte verifica poi l’inadempimento sul piano fattuale. Dalla lettera di concessione, sottoscritta per accettazione, emergeva il termine di dodici mesi per l’esecuzione degli interventi, con espressa previsione di decadenza e revoca in caso di mancato rispetto delle scadenze. Il beneficiario avrebbe dovuto ultimare i lavori entro l’8 giugno 2016, ma la domanda di collaudo e di pagamento a saldo è stata presentata solo il 30 ottobre 2017, dopo l’avvio del procedimento di revoca.

Il controllo in situ dell’8 marzo 2018 ha confermato che l’azienda era priva del parere autorizzativo per l’esercizio dell’attività, ottenuto soltanto il 4 febbraio 2019. Le opere eseguite, per di più parziali, non configurano un lotto funzionale, nozione che la stessa lettera di finanziamento assume a discrimine tra conservazione e decadenza dal beneficio. Il beneficiario ha quindi utilizzato le somme in maniera difforme dalle finalità per cui erano state accordate.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene provato il dolo. Il convenuto, avendo accettato il provvedimento di concessione, era pienamente consapevole degli obblighi assunti e delle conseguenze della loro violazione. Le domande di pagamento contenevano dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestanti la completa realizzazione degli interventi, rivelatesi non veritiere; l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 sancisce la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. A ciò si aggiungono le ammissioni rese in sede di contraddittorio con l’amministrazione.

Infine, il danno è quantificato nell’importo erogato al netto delle somme già recuperate, poiché il beneficiario non aveva diritto ad alcun sostegno. Il convenuto è stato dichiarato responsabile per 28.649,51 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e condannato alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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