Revocazione inammissibile se l’errore è di giudizio e non di fatto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 123 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. è ammessa soltanto quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero sulla supposta inesistenza di un fatto positivamente stabilito, e sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione di ciò che emerge dagli atti, di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, ed è inammissibile ogni censura che si risolva in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o delle norme applicate. Non integra quindi errore di fatto la doglianza che contesti la qualificazione giuridica della procedura selettiva e i relativi corollari causali, traducendosi in un errore di giudizio estraneo al perimetro revocatorio.

Il Fatto

Con una sentenza della Sezione d’appello, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’appello, era stata affermata la responsabilità erariale per colpa grave dei membri della commissione di selezione costituita presso un ente locale, per aver attribuito un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110 TUEL, a soggetto privo dei requisiti di legge e del bando. Il danno era stato rideterminato in misura ridotta e suddiviso in parti uguali tra i componenti della commissione.

Avverso tale pronuncia due dei condannati hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo un unico motivo: la decisione sarebbe fondata su un errore di fatto risultante dagli atti, poiché la procedura di conferimento dell’incarico non avrebbe natura concorsuale e la valutazione della commissione sarebbe stata neutra rispetto all’esito della selezione, rilevando in termini causali solo il decreto sindacale di nomina. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la disciplina dell’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. e ne ricostruisce i presupposti. La revocazione è consentita solo per ipotesi tipiche: l’errore deve cadere sull’apprezzamento dei fatti oggetto dell’applicazione normativa e presuppone che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

La Corte chiarisce che ogni censura ridondante in errore di giudizio o in errore di diritto esula dal perimetro revocatorio. L’errore di fatto richiede una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, con caratteri di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Richiama sul punto Cass. n. 6378 del 2019, Cass. n. 8828 del 2017 e Cass. n. 1516 del 2021, oltre a Cons. Stato n. 2342 del 2020, per escludere che l’errore revocatorio coinvolga l’attività di interpretazione e valutazione degli atti.

Applicando tali parametri, la Sezione osserva che i ricorrenti prospettano un’inesatta qualificazione giuridica del procedimento selettivo e i corollari causali che ne derivano. La doglianza si sostanzia quindi in un preteso inesatto procedimento interpretativo, qualificabile come errore di giudizio e come tale inidoneo a fondare la revocazione. Del resto, l’iter della sentenza impugnata si sottrae ai vizi prospettati, poiché la disciplina della procedura selettiva è stata ricostruita senza equipararla a un concorso e valorizzando la discrezionalità dell’amministrazione nella individuazione dei requisiti di partecipazione.

La Corte ribadisce che i requisiti fissati dall’avviso vincolavano l’amministrazione e la commissione demandata ai compiti valutativi, e che l’esito di tale valutazione costituisce antecedente causale del provvedimento di nomina. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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