Responsabilità contabile dirigenti per omessa denuncia assenteismo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 91 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, i dirigenti e i responsabili di struttura che, consapevoli dell’assenteismo sistematico di un dipendente, omettono di denunciare il fatto ai vertici aziendali e all’Autorità rispondono a titolo di dolo, in solido con l’assenteista, del danno costituito dalle retribuzioni indebitamente corrisposte. La mancanza di timbrature costituisce prova presuntiva univoca dell’assenza dal servizio, salva la prova contraria a carico di chi eccepisce l’inidoneità del sistema. In caso di occultamento doloso del danno, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento della scoperta del nocumento e non dalla condotta. Le minacce subite non scriminano l’inosservanza dei doveri d’ufficio.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria ha convenuto in giudizio un dipendente di un’azienda ospedaliera e i dirigenti succedutisi, negli stessi anni, alla guida della struttura cui il dipendente era formalmente assegnato e dell’area risorse umane. Al dipendente si contesta di aver percepito la retribuzione dal 2005 al 2020 senza mai prestare servizio; ai dirigenti di aver concorso, con condotte omissive, al pagamento delle somme.

La Procura ha chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale di euro 531.248,27 e del danno all’immagine. Una prima sentenza-ordinanza ha dichiarato inammissibile la domanda sul danno all’immagine e ha disposto istruttoria sul riparto di competenze interne in materia di accertamento delle presenze. Riuniti i due giudizi, la Sezione ha deciso.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge le eccezioni preliminari di prescrizione. I convenuti sostenevano che l’azienda conoscesse l’assenteismo fin dal 2005 e che dunque il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 fosse spirato. La Corte argomenta che, se il danno è emerso solo nel 2020, ciò implica che esso sia stato dolosamente occultato per quindici anni. In caso di occultamento doloso il termine decorre dalla scoperta del danno, a prescindere dalla condotta del singolo convenuto.

Nel merito, tutti i convenuti hanno eccepito l’inidoneità del sistema di rilevazione tramite badge. La Corte riconosce che l’assenza di timbrature non integra la falsa attestazione di presenza rilevante ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, ma afferma che essa costituisce prova presuntiva dell’assenza dal servizio, salva la prova contraria. Il dipendente non ha offerto alcuna prova contraria: il rifiuto del mansionario, la richiesta di assegnazione ad altro ufficio dopo dodici anni e le intimidazioni a terzi confermano la condotta. Egli è condannato al risarcimento integrale.

Quanto ai dirigenti della struttura e dell’area risorse umane, la Corte rileva che tutti erano a conoscenza della vicenda e scelsero consapevolmente di non denunciarla. Le mere comunicazioni interne non bastano: incombeva un obbligo di denuncia, già previsto dall’art. 20 d.P.R. n. 3/1957 e ora dall’art. 52, comma 1, cod. giust. cont., con concreta rilevanza verso l’esterno. La scelta di non agire integra dolo. Le minacce ricevute non scriminano: chi privilegia il rischio privato su quello pubblico risponde del danno.

Per i dirigenti succedutisi negli anni, la Corte quantifica il contributo causale secondo il periodo di competenza, condannandoli in solido ma non per l’intero. È respinta la domanda verso il responsabile dei flussi informativi: il sistema non elabora il dato della matricola assente, e quando ha rilevato timbrature incoerenti o debito orario il dato è risultato visibile senza che la retribuzione fosse sospesa. La sua posizione è causalmente irrilevante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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