Cessazione materia contendere per sopravvenuta riliquidazione INPS pensione vigili fuoco (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 87 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso, manifestando così il superamento della posizione di contrasto e il venir meno della necessità di una pronuncia di merito. Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta adozione in via amministrativa di atti pienamente satisfattivi della domanda del ricorrente determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La relativa declaratoria non richiede l’accertamento del diritto azionato, essendo sufficiente il riconoscimento in sede amministrativa e la concorde richiesta delle parti. In presenza di richiesta concorde, le spese di lite sono compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nei Vigili del Fuoco e collocato in quiescenza con il grado di Ispettore antincendi esperto, con un’anzianità utile di quattordici anni al 31.12.1995, lamentava l’erronea liquidazione del trattamento pensionistico. In particolare contestava che l’Inps, nel determinare la quota retributiva, non avesse applicato l’aliquota di rendimento del 44% prevista per il personale militare dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, estesa ai vigili del fuoco dall’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.

La difesa richiamava la giurisprudenza contabile che ammette il calcolo con la modalità del 2,44% annuo per gli anni maturati al 31.12.1995, anche per il personale con anzianità inferiore ai quindici anni. Il ricorrente aveva presentato istanza di ricalcolo, chiedendo la riliquidazione con decorrenza dal collocamento in quiescenza, gli arretrati, interessi e rivalutazione. Costituendosi, l’Istituto previdenziale comunicava di aver riesaminato la posizione e di aver riliquidato la pensione applicando la disposizione invocata, con corrispondente pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla corretta qualificazione della sopravvenienza processuale. La difesa aveva chiesto la riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento prevista per il personale militare; l’Inps, dopo la notifica del ricorso, aveva adottato in via amministrativa un atto satisfattivo della pretesa. La Corte rileva che la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere presuppone, secondo la giurisprudenza civile di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019), che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conformi conclusioni al giudice.

Nel caso concreto, l’Istituto ha riesaminato la posizione pensionistica e ha applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, riconoscendo in via amministrativa il diritto azionato. Gli arretrati sono stati corrisposti unitamente al trattamento pensionistico. Il ricorrente, preso atto del pieno riconoscimento del diritto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, evidenziando la contiguità tra la notifica del ricorso e il successivo riconoscimento.

La Corte osserva che le conformi conclusioni delle parti manifestano il superamento della posizione di contrasto e il venir meno della necessità di una pronuncia di merito. L’adozione in via amministrativa di atti pienamente satisfattivi della domanda consente di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza necessità di scrutinio nel merito della pretesa.

In accoglimento della concorde richiesta delle parti, le spese di lite sono compensate. La Corte dispone, infine, l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *