Consegnatario di azioni è chi ha disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 147 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conti giudiziali relativi a titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici, il consegnatario è individuato non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, reso alla Sezione giurisdizionale dalla stessa società partecipata, ha rimesso al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il conto era stato reso dal direttore generale della società partecipata. Il magistrato ha segnalato un più recente orientamento contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica: il Sindaco o un funzionario da lui delegato, incaricato di esercitare i diritti dell’azionista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Richiamando il proprio consolidato orientamento (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), la Corte precisa che tale figura va individuata non nel soggetto che ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
Con riferimento all’ente locale, la giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Ciò è confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui, per le partecipazioni di enti locali, i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Di conseguenza, il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale impostazione, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Poiché il conto in esame era stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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