Accertamento definitivo della causa di servizio e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 116 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, operato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001. Ne consegue che l’Amministrazione non può rinnovare il giudizio causale già espresso, né opporre il superamento del termine semestrale, poiché il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 fa espressamente salvo il trattamento pensionistico di privilegio. L’istanza trasmessa tramite posta elettronica certificata è equipollente a quella inoltrata per canale telematico, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.l. n. 78/2010, non potendo una mera circolare dell’ente previdenziale escluderne l’efficacia. La decorrenza della pensione privilegiata, se le istanze sono presentate entro il biennio dalla cessazione dal servizio, coincide con la data della cessazione medesima.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri dal 1988 al 9 febbraio 2021, aveva ottenuto nel 2013 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una “cervicolomboartrosi con ernia discale L4-L5”, ascritta in ottava categoria dalla Commissione medica ospedaliera. Il diniego di equo indennizzo oppostogli dal Ministero della Difesa per asserita tardività dell’istanza era stato annullato dal giudice amministrativo nel 2018, con conseguente attribuzione dell’indennizzo.
Nel 2021 il militare presentò all’INPS una duplice istanza di pensione privilegiata, in ottava categoria, senza ottenere risposta. Invocando il principio di unicità dell’accertamento, ha domandato l’attribuzione del trattamento con decorrenza dalla data del collocamento a riposo. L’INPS si è costituito eccependo l’invalidità dell’istanza inviata via posta elettronica certificata e la competenza del proprio ufficio di Chieti. Il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri, ritualmente notificati presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, mentre l’INPS si è costituito tardivamente.
Nel merito, il decreto ministeriale del 2013 aveva recepito il parere favorevole del Comitato sulla dipendenza causale, ma aveva respinto l’istanza sul presupposto della sua tardività rispetto alla conoscenza dell’infermità. Il TAR Campania, con sentenza n. 551/2018, aveva annullato quel decreto perché il Ministero non aveva fornito prova certa della pregressa conoscenza dell’infermità, della sua gravità e della correlazione al servizio. L’Arma vi ha dato ottemperanza, attribuendo anche l’equo indennizzo.
La Corte ha quindi affermato che della patologia deve ritenersi generaliter riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, restando salvo il trattamento pensionistico di privilegio anche in caso di superamento del termine semestrale. Ha inoltre rilevato che lo sforamento è almeno dubbio, poiché il certificato medico richiamato risulta rilasciato in data diversa da quella indicata nel decreto ministeriale, con una probabile inversione tra giorno e mese.
Quanto alle eccezioni dell’INPS, la Corte ha osservato che l’utilizzo della posta elettronica certificata si pone alla medesima stregua del canale telematico, senza che una mera circolare dell’ente possa eliderne l’efficacia. In ogni caso l’interessato ha presentato una nuova istanza tramite canale telematico, regolarmente protocollata, e incombeva all’INPS inoltrarla all’ufficio competente.
Poiché le istanze sono state presentate entro il biennio dalla cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, la decorrenza della pensione privilegiata in ottava categoria è stata fissata alla data della cessazione stessa. All’INPS, unico destinatario dell’implicito diniego, sono state addossate le spese di lite, liquidate in 3.000 euro e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.