Inammissibile il ricorso per la pensione privilegiata se manca la domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 110 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in materia di pensioni privilegiate, la domanda di accertamento della causa di servizio, anche quando proposta in via autonoma, quale presupposto per l’attribuzione del trattamento pensionistico. L’esercizio dell’azione giurisdizionale richiede, quale presupposto di ammissibilità, che sull’istanza amministrativa sia intervenuto un provvedimento definitivo di diniego o di non integrale accoglimento. È, pertanto, inammissibile il ricorso proposto quando la domanda amministrativa non sia stata definita, risultando archiviata a seguito della revoca manifestata dall’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, in quiescenza, aveva prestato servizio nella Guardia di Finanza. Dopo un malore occorso in servizio, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, respinta dall’Amministrazione con determinazione dirigenziale. In seguito, presentava alla stessa amministrazione una domanda di concessione della pensione privilegiata, ma, convocato per la visita medico-legale, revocava la domanda e rifiutava di sottoporsi all’accertamento. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’annullamento della determinazione negativa e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

Il Giudice preliminarmente afferma la giurisdizione della Corte dei conti, richiamando il principio per cui rientra nella materia delle pensioni privilegiate anche la sola domanda di accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento, citando le Sezioni Unite n. 4245/2014. Tale ricostruzione non è sufficiente, tuttavia, a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

L’eccezione sollevata dall’INPS riguarda la mancata presentazione della domanda amministrativa. Dalla documentazione emerge che il ricorrente, dopo aver presentato l’istanza di pensione privilegiata il 29.3.2024, l’ha successivamente revocata, manifestando l’indisponibilità a sottoporsi alla visita della Commissione Medica Ospedaliera. L’Amministrazione ha preso atto della volontà di revocare e ha disposto l’archiviazione degli accertamenti, senza assumere alcun provvedimento nel merito.

La Corte richiama l’art. 153 CGC, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi proposti per domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. L’esistenza di un provvedimento di diniego od di accoglimento non pienamente satisfattivo costituisce presupposto indispensabile per la valida proposizione del ricorso giurisdizionale. Nel caso di specie, la mancata definizione dell’istanza per effetto della revoca determina la carenza di tale presupposto, rendendo il ricorso inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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