Estinzione del processo pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 121 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione convenuta, quando non sia stata effettuata per volontà del ricorrente, integra un’ipotesi di notificazione inesistente e non nulla. Ad essa è applicabile per analogia il comma 10 dell’art. 155 c.g.c., che sanziona con la cancellazione della causa dal ruolo e con l’estinzione del processo il mancato assolvimento dell’onere di notificazione. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza ai sensi del comma 4 dell’art. 111 c.g.c. La sottoposizione della lite al giudice presuppone, infatti, che il convenuto sia stato chiamato in giudizio: la scelta del ricorrente di non notificare non può essere supplita dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare dell’Esercito Italiano, ha prestato servizio fino al collocamento in ausiliaria, maturando un’anzianità contributiva superiore ai vent’anni. Titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, ha chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale militare.

Ritenendo che l’Ente previdenziale non avesse dato seguito all’istanza di ricalcolo, il ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS non si è costituito in giudizio e all’udienza nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato, in via preliminare, che nel giudizio non era stato instaurato il contraddittorio. La notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e del ricorso non risultava, infatti, effettuata nei confronti dell’amministrazione convenuta, con conseguente impossibilità di instaurare il rapporto processuale.

La Corte ha richiamato la disciplina del processo contabile. Il comma 3 dell’art. 155 c.g.c. impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione dell’udienza unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il comma 8 prevede che, se la parte non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, questi fissi con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per la rinnovazione, che impedisce ogni decadenza. Il comma 10 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111 c.g.c., il cui comma 4 dispone che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

Il giudice ha osservato che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione sono accomunati da un dato sostanziale: in entrambi i casi la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Su questa base ha ritenuto applicabile per analogia il comma 10 dell’art. 155 c.g.c. anche all’ipotesi di notificazione mai effettuata, richiamando a sostegno le pronunce della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e della Sezione giurisdizionale per la Sicilia n. 922/2019.

La Corte ha inoltre precisato che le due fattispecie sono accomunate da un profilo qualificatorio: la notifica non è nulla, ma inesistente, perché non effettuata per volontà della parte. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del processo e l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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