Discarico del conto giudiziale del cassiere senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 56 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, chiamato a decidere sul conto giudiziale di un agente contabile, può pronunciare il discarico anche senza svolgere una specifica e analitica revisione del conto, quando la rispondenza dello stesso al requisito di idoneità formale e contenutistica — richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c. — sia già stata accertata per conti analoghi in esito a precedenti pronunce della medesima Sezione. Il venir meno dell’indicazione di quella verifica nel decreto presidenziale che fissa i criteri dell’attività istruttoria dell’anno, unito alla necessità di destinare le limitate risorse disponibili ad altre tipologie di agenti contabili, legittima la definizione del giudizio di conto sulla base della condivisa relazione del giudice designato, in assenza di condizioni ostative. Il potere di discarico si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi già acquisiti, non sulla ripetizione della verifica quando essa risulti superflua rispetto allo scopo.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2014, iscritto al registro di segreteria e rimesso al Collegio dal magistrato designato all’esame. Il giudice designato ha depositato apposita relazione, proponendo il discarico del conto.

Il Procuratore regionale, nelle conclusioni orali, ha formulato istanze conformi alla relazione. La questione giunge al Collegio perché si tratta di decidere se il conto possa essere discaricato senza una nuova e specifica revisione, in un contesto in cui le pregresse indicazioni della Sezione sulla corretta predisposizione dei conti risultano già recepite e il decreto presidenziale per il 2025 non contempla più quella verifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto giudiziale, che deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su tale base la Sezione aveva in passato formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni dirette ai cassieri e agli economi dei diversi comprensori sanitari.

La relazione del giudice designato dà atto che l’attività di revisione svolta sui conti successivamente depositati ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il Collegio recepisce questo dato come elemento di valutazione complessiva.

Un passaggio centrale riguarda il decreto presidenziale adottato per il 2025: la verifica di quella rispondenza non risulta più ivi indicata. Ne deriva, secondo il giudice designato, che la prosecuzione di un’analitica verifica mal si concilierebbe con la prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili e con l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

Il Collegio condivide la prospettazione e ritiene che le medesime ragioni consentano di reputare che la già accertata rispondenza alle indicazioni connoti anche il conto in epigrafe. Non si rinvengono, perciò, condizioni ostative al discarico, che viene pronunciato senza necessità di specifica revisione. Segue la statuizione di nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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