Giudizio di ottemperanza e soccombenza virtuale della P.A. inadempiente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 117 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il tardivo pagamento del debito da parte dell’amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non esclude la soccombenza virtuale dell’ente tenuto all’esecuzione. La condanna alle spese di lite presuppone che l’adempimento sia intervenuto dopo la notifica del titolo esecutivo, della diffida e del ricorso introduttivo. L’esiguità del credito azionato giustifica la liquidazione delle spese in misura contenuta, oltre al rimborso delle spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA.

Il Fatto

Con ricorso depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, il ricorrente lamentava che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva dato esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in 400 euro, rese in un precedente giudizio in cui egli era difensore antistatario della parte vittoriosa. Quel provvedimento non era stato appellato e il Ministero era stato vanamente diffidato. Il ricorrente ha quindi chiesto i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza.

Costituitosi dopo due rinvii, il Ministero ha documentato l’emissione, il 28 ottobre 2022, di un ordinativo di pagamento per 474,80 euro, reputando cessata la materia del contendere. Il ricorrente ha concordato su tale cessazione, insistendo però per la condanna della controparte alle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva anzitutto che la parte ricorrente ha esplicitamente aderito alla cessazione della materia del contendere, essendosi ormai esaurita la pretesa esecutiva. Su questo punto il giudizio può quindi essere definito in tal senso.

La Corte affronta poi la questione della soccombenza virtuale. Il Ministero ha provveduto al pagamento a distanza di quasi sei mesi dalla pronuncia del dispositivo della sentenza presupposta e solo dopo una serie di sollecitazioni: la notifica della sentenza, una diffida stragiudiziale e il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Tale sequenza dimostra che l’adempimento è intervenuto per effetto della iniziativa giudiziale del creditore.

Da qui la condanna alle spese in favore del ricorrente. La Corte ne determina l’importo in 300 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento, al contributo previdenziale forense e all’IVA.

La riduzione rispetto al valore ordinario è espressamente motivata con l’esiguità del credito azionato in ottemperanza. Il dispositivo dichiara cessata la materia del contendere, condanna il Ministero alle spese e fissa in sessanta giorni il termine per il deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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