Responsabilità contabile per indebita percezione di contributi FEP non riconvertiti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 11 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi pubblici erogati per realizzare uno scopo di interesse collettivo instaura un rapporto di servizio tra il beneficiario privato e l’amministrazione concedente, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile. La violazione degli obblighi assunti con la domanda di partecipazione, con la dichiarazione sostitutiva e con il decreto di concessione integra la condotta antidoverosa e determina il danno nella misura del contributo ricevuto, di cui è stata vanificata la finalità pubblica. Il danno da disservizio richiede la prova rigorosa e concreta di costi aggiuntivi o di ulteriore attività organizzativa dell’amministrazione, non essendo sufficiente la mera violazione dei doveri d’ufficio. La contumacia del convenuto non costituisce prova contraria, ma lascia privi di riscontro i fatti allegati dall’ufficio inquirente.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un privato per sentirlo condannare al pagamento di € 40.800,00 in favore della Regione Campania, oltre interessi, rivalutazione e spese. L’azione muoveva da una segnalazione di danno della Guardia di finanza relativa a un contributo una tantum di € 40.000 percepito nel 2015 a valere sul Fondo europeo per la pesca 2007/2013, misura 1.5, finalizzato alla riconversione professionale in ambito diverso dalla pesca marittima.

Il beneficiario si era impegnato, previa cancellazione dal registro dei pescatori, a intraprendere un’attività lavorativa in settore diverso, dandone comunicazione all’amministrazione entro il termine previsto. Dalle indagini dell’INPS e dal processo verbale di constatazione del 22.04.2021 emergeva che nessuna nuova attività era stata avviata. La Regione avviava il procedimento di revoca del beneficio e ne chiedeva la restituzione. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione contabile. La percezione di contributi pubblici destinati a realizzare l’interesse pubblico o lo scopo del programma dell’amministrazione instaura un rapporto di servizio tra il percettore privato e l’ente erogante, secondo l’indirizzo già espresso dalla stessa Sezione. La fattispecie ricade nell’ambito della misura 1.5, attuativa della lettera c) dell’art. 27 del regolamento CE n. 1198/2006, relativa alla riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima.

Il bando regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 40 del 15.07.2013, prevedeva al punto 13 l’obbligo del beneficiario di avviare l’attività di riconversione entro un termine dalla data del decreto di concessione. La successiva dichiarazione sostitutiva di atto notorio e il decreto dirigenziale n. 136 del 27.04.2015 ribadivano l’impegno, subordinando liquidazione e pagamento al suo rispetto. La somma era poi liquidata ed effettivamente erogata.

Il Collegio ritiene che il convenuto non abbia intrapreso alcuna nuova attività professionale né abbia comunicato la riconversione, contravvenendo agli obblighi assunti. La condotta è qualificata come scientemente illegittima, perché il beneficiario ha tratto vantaggio dal contributo violando le prescrizioni del bando e degli atti concessori. La fattispecie non può essere ricondotta alla diversa ipotesi della fuoriuscita precoce dal settore della pesca, poiché il bando collegava espressamente l’aiuto alla riconversione e il beneficiario ne era consapevole.

Quanto alla prova, la contumacia non consente di dedurre alcunché dal contegno processuale, ma comporta che nessuna prova contraria sia stata offerta. Non risulta provato che il convenuto abbia tentato la riconversione o ne sia stato legittimamente impedito. Da tale condotta deriva il danno di € 40.000,00, pari al contributo di cui è stata vanificata la finalità europea.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna di € 800,00 per danno da disservizio. Secondo l’indirizzo richiamato, tale voce si riferisce alla spesa sostenuta dall’amministrazione per l’impiego di risorse umane e strumentali e agli ulteriori oneri di riorganizzazione, ma deve essere supportata da elementi probatori rigorosi e concreti. Nel caso di specie non è stata fornita la prova di costi aggiuntivi o di ulteriore attività organizzativa.

In conclusione, la domanda della Procura è accolta parzialmente: il convenuto è condannato al pagamento di € 40.000,00 in favore della Regione, con rivalutazione monetaria fino al deposito e interessi legali successivi, oltre alle spese di giudizio liquidate con separata nota.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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