Concessionari di servizi museali e giurisdizione contabile sui canoni non versati (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 109 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di servizi aggiuntivi per la fruizione di beni culturali che riscuote somme di spettanza dell’amministrazione statale è agente contabile, con la conseguenza che la controversia sul mancato riversamento alla Tesoreria dello Stato appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti. Il rapporto di servizio si radica sulla natura pubblica delle risorse gestite e sull’inserimento stabile dell’attività del privato nell’organizzazione amministrativa, a prescindere dal titolo concessorio e dalla formale etichetta privatistica. La responsabilità erariale presuppone un danno certo e attuale, connesso da nesso eziologico alla condotta. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto, resa dopo dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento negativo, che preclude l’addebito per quel periodo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio, con vincolo di solidarietà, una società concessionaria dei servizi di biglietteria e bookshop presso tre siti culturali statali, i suoi amministratori di diritto pro tempore e un presunto amministratore di fatto. Il danno contestato, quantificato in oltre 462.000 euro, corrispondeva alla differenza tra le somme che la concessionaria avrebbe dovuto versare a titolo di aggio sugli incassi di biglietteria e royalties sui proventi dei bookshop e quanto effettivamente riversato alla Tesoreria territoriale dello Stato nel periodo dal 2013 al 2017.
La notizia di danno era scaturita da un articolo di stampa e dalla informativa della Procura della Repubblica, che aveva rinviato a giudizio alcuni soggetti per peculato. Alcuni convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sollevato questioni di sospensione e prospettato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La Sezione ha disposto la sospensione per un incidente di falso, definito con cessazione della materia del contendere, e in corso di causa sono intervenute una sentenza penale di assoluzione e una sentenza del giudice amministrativo di estinzione del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso le eccezioni di sospensione, rilevando l’autonomia del processo contabile rispetto a quello amministrativo e l’assenza di attualità delle questioni per effetto delle sopravvenienze, nonché la mancanza dei presupposti del rinvio pregiudiziale. Nel merito della giurisdizione, la Sezione ha affermato che, di fronte alla natura pubblica delle risorse gestite e allo scopo pubblicistico dell’attività, non è dato escludere il rapporto di servizio che radica la giurisdizione contabile.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che il baricentro per discriminare la giurisdizione si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e agli scopi perseguiti. È irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, potendo consistere in una concessione amministrativa. Anche somme che il concessionario deve corrispondere proprio in forza del conferimento della concessione possono rivestire natura di danaro pubblico, e la mancanza di un obbligo contrattuale di rendiconto non incide, perché quell’obbligo deriva dalla legge.
La giurisdizione contabile si estende anche alle persone fisiche che abbiano agito per la persona giuridica, quando si siano inserite in via di fatto nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche. La concessione dei servizi aggiuntivi non trasforma la lite in controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva, che riguarda i rapporti fra concessionario e amministrazione.
Sul danno, la Corte ha escluso ogni addebito per il periodo anteriore alle annualità 2016-2017, per difetto di prova certa e attuale dell’ammanco: la nota della Soprintendenza attestava l’estinzione di ogni residuo debito al 30.4.2015 e la sentenza penale irrevocabile, con efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p., aveva dichiarato l’insussistenza del fatto. La domanda è stata quindi accolta solo per il 2016-2017, con condanna solidale della società e dell’amministratrice in carica, per complessivi 404.179,76 euro, oltre rivalutazione e interessi. La posizione dell’amministratore di fatto è stata dichiarata improcedibile per rinunzia della Procura, con rigetto nel merito quanto all’onere probatorio.
Nota della Redazione
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