Diritto a pensione anticipata e computo dei periodi ricongiunti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 144 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione anticipata di vecchiaia, il giudice contabile accerta il diritto al trattamento previdenziale quando risulti provato in giudizio lo svolgimento dei periodi lavorativi oggetto di ricongiunzione o riscatto. L’INPS è condannato alla liquidazione del trattamento previo esatto computo dei periodi contributivi omessi, con decorrenza dalla data in cui il requisito anagrafico-contributivo risulta integrato. Le eccezioni dell’Istituto, ove smentite per tabulas dalla documentazione versata in atti, non ostano all’accoglimento della domanda. La condanna agli arretrati opera con rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente ha trasmesso all’INPS, in data 17.12.2019, domanda di pensione di anzianità e/o anticipata con decorrenza 1.9.2020, avendo compiuto 63 anni e vantando un’anzianità contributiva di 43 anni, 11 mesi e 10 giorni. L’Istituto ha respinto l’istanza per carenza del requisito anagrafico-contributivo, non riscontrando nell’estratto conto assicurativo il periodo lavorativo svolto in qualità di insegnante dall’1.10.1978 al 20.12.1991 presso un istituto scolastico paritario di Napoli.

Dopo il rigetto, la ricorrente ha trasmesso ampia documentazione per dimostrare il rapporto subordinato e il versamento della contribuzione. L’INPS ha insistito sulla scopertura contributiva e ha respinto la richiesta di variazione della posizione assicurativa. La ricorrente ha quindi depositato ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale per ottenere, in via d’urgenza, il riconoscimento del diritto a pensione anticipata, deducendo il fumus boni iuris e il periculum in mora. L’istanza cautelare è stata dichiarata inammissibile con ordinanza perché finalizzata a una misura sostanzialmente positiva e anticipatoria.

La Motivazione della Corte

Nel giudizio di merito, l’INPS ha chiesto il rigetto della pretesa, evidenziando l’omesso versamento dei contributi dall’1.10.1978 al 9.9.1981, ormai non più ricongiungibili né riscattabili perché prescritti, e la non applicabilità della sospensione della prescrizione stabilita dall’art. 11, comma 5, d.l. n. 162/2019. L’Istituto ha inoltre rimarcato la correttezza del computo pensionistico effettuato, tenendo conto dei contributi versati per il periodo 10.9.1981-18.12.1991.

Nel corso dell’udienza, la difesa della ricorrente ha circoscritto la pretesa al computo ai fini pensionistici dei periodi oggetto di ricongiunzione: 13 settimane per l’anno 1978, 52 settimane per il 1979 e 39 settimane per il 1980. Su concorde richiesta delle parti, il giudice ha rinviato la discussione per le opportune verifiche.

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione riversata in giudizio risulta prova della ricongiunzione/riscatto ai sensi della l. n. 29/1978 per i periodi sopra indicati. In presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, comprovati in atti, deve essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto al trattamento pensionistico anticipato di vecchiaia a partire dall’1.9.2020, da riliquidare previa inclusione degli omessi periodi lavorativi specificati nelle note difensive.

Non meritano invece accoglimento, in quanto smentite per tabulas, le deduzioni ed eccezioni formulate dall’INPS. Il giudice ha quindi accertato e dichiarato il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza 1.9.2020, condannando l’Istituto alla liquidazione previo esatto computo dei periodi oggetto di ricongiunzione e riscatto, nonché alla corresponsione degli arretrati, maggiorati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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