Maggiorazione del quinto e limite dei cinque anni nel sistema pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 145 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione del Giudice contabile va dichiarato in favore del Giudice amministrativo in relazione alla domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita, trattandosi di trattamento di fine rapporto estraneo alla materia pensionistica, ancorché connesso al rapporto di impiego. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti abbraccia soltanto le questioni relative al sorgere, al modificarsi e alla quantificazione del trattamento di quiescenza, non ogni prestazione collegata. Nel merito, la maggiorazione di un quinto del servizio di cui all’art. 3, quinto comma, l. n. 284/1977 non è cumulabile con gli aumenti già fruiti oltre il tetto complessivo di cinque anni fissato dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997. La deroga transitoria dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 opera solo se gli aumenti eccedenti erano già maturati e percepiti alla data di entrata in vigore del decreto. Il periodo di allievo agente frequentato prima dell’assunzione in ruolo e non riscattato non è computabile, né maggiorabile, in mancanza del versamento del relativo onere.
Il Fatto
Il ricorrente, già ispettore superiore della polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda dall’1.4.2017. Ha ricevuto un’indennità di buonuscita calcolata con il sistema misto, sulla base di un’anzianità contributiva al 31.12.1995 di diciassette anni e undici mesi, in luogo del sistema retributivo.
Lamenta il mancato riconoscimento della maggiorazione di un quinto del servizio prestato nel corso allievo agente svolto dal 6.4.1987 al 2.10.1987, oltre a un periodo lavorativo ricongiunto di un anno, sette mesi e dieci giorni. Dopo diffida senza esito, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla maggiorazione, la riliquidazione del trattamento pensionistico e il pagamento degli arretrati. L’INPS si è costituito eccependo, quanto all’indennità di buonuscita, il difetto di giurisdizione, e contestando nel merito la computabilità del periodo di allievo agente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale la giurisdizione sulla domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita. Richiama il principio secondo cui la giurisdizione del Giudice contabile in materia pensionistica ha carattere esclusivo e si estende a tutte le questioni relative al sorgere, al modificarsi e alla quantificazione del trattamento di quiescenza, oltre a quelle connesse funzionali a esso.
Resta escluso da tale ambito il trattamento di fine rapporto, in qualsiasi sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto. Tali voci sono attratte alla giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro, ordinario o amministrativo a seconda della natura contrattualizzata o non contrattualizzata dell’impiego. La Corte cita al riguardo Cass. Sez. Un. n. 11849/2016 e n. 12903/2021, nonché i precedenti delle Sezioni giurisdizionali Puglia n. 989/2021 e n. 169/2022 e Veneto n. 242/2022. Poiché il convenuto ha prestato servizio nella polizia di Stato, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
Nel merito, la domanda di riliquidazione con il sistema retributivo previa maggiorazione di un quinto è infondata. L’art. 5 d.lgs. n. 165/1997 fissa al comma 1 il limite complessivo di cinque anni per gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, richiamando tra le altre fonti l’art. 3, quinto comma, l. n. 284/1977. Il comma 3 ne ammette la computabilità a titolo in parte oneroso anche per periodi di servizio comunque prestato, ma sempre entro il tetto dei cinque anni.
L’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 consente di superare il limite solo per gli aumenti eccedenti i cinque anni già maturati alla data di entrata in vigore del decreto e con percezione delle relative indennità. Il ricorrente ha invece raggiunto il tetto in epoca successiva, con conseguente applicazione dell’art. 5, commi 1 e 3. La tesi della cumulabilità della maggiorazione del periodo di allievo agente con i cinque anni già fruiti si porrebbe in insanabile contrasto con la norma transitoria.
La domanda è respinta anche perché il periodo di allievo agente, frequentato prima dell’assunzione in ruolo e non riscattato, non è computabile ai fini pensionistici in mancanza del versamento dell’onere dovuto, con riferimento agli artt. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 e 1847 d.lgs. n. 66/2010. Ogni altra questione è assorbita e le spese sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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