Responsabilità contabile del dipendente infedele e danni risarcibili (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 8 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che impiega le proprie energie lavorative in attività criminose, in luogo dell’adempimento dei compiti istituzionali, lede il nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione e risponde del danno erariale da retribuzione inutiliter data. Tale pregiudizio non si esaurisce nel tempo strettamente necessario al compimento degli illeciti, giacché la destinazione dell’impegno a fini contrari a quelli istituzionali pregiudica la qualità complessiva della prestazione. È irrilevante che il dipendente abbia o meno conseguito un vantaggio patrimoniale dall’impiego criminale delle energie sottratte al lavoro. Il danno va parametrato equitativamente alla gravità e ai tempi di commissione dei fatti. Il danno da disservizio da sospensione cautelare e il danno all’immagine non sono configurabili nei termini prospettati, il secondo per il limite temporale imposto dal regime normativo applicabile ratione temporis.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un collaboratore scolastico di un istituto comprensivo, già condannato in sede penale per delitti contro la libertà personale commessi ai danni di minori frequentanti la scuola, e licenziato senza preavviso all’esito del procedimento disciplinare. Il requirente chiedeva la condanna al pagamento di euro 179.375,50 in favore del Ministero dell’Istruzione, articolando tre voci: danno da lesione del nesso sinallagmatico, danno da disservizio e danno all’immagine.
Il convenuto, detenuto e rappresentato dal tutore, eccepiva la nullità della citazione per omessa notifica dell’invito a dedurre, assumendo il vizio di incompetenza del decreto di nomina del curatore speciale, e la prescrizione del diritto al risarcimento, decorrente dall’ultima condotta delittuosa. Nel merito contestava la quantificazione al lordo delle ritenute, l’incidenza degli episodi sulla retribuzione, il rapporto di causa tra sospensione e supplenze e la sussistenza del pregiudizio d’immagine.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di nullità. Il decreto di nomina del curatore speciale non risulta impugnato; nei procedimenti regolati dal codice di rito civile il rilievo dell’incompetenza è subordinato a termini e modalità il cui superamento comporta decadenza. Nel merito, l’interdizione legale ex art. 32 cod. pen. opera ipso iure e non discende da una deminutio fisico-cognitiva, ma ha carattere sanzionatorio; essa richiede solo la nomina di un tutore, e l’art. 344 cod. civ. attribuisce al giudice tutelare la generale cognizione sulle tutele. La nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. risulta pertanto giustificata anche dall’istanza del requirente.
Quanto alla prescrizione, il Collegio muove dal principio per cui il termine decorre da quando il diritto può essere fatto valere e esclude che il requirente potesse avviare indagini su fatti coperti dal segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. La giurisprudenza contabile consolidata afferma che, in caso di doloso occultamento del danno avente carattere di reato, la prescrizione decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la notizia desunta da indagini non comportanti conoscenza affidabile dei fatti (richiamate, tra le altre, SS.RR. 63/1996 e Sez. III App. n. 21/2023). Depositata la richiesta di rinvio a giudizio il 6/11/2017 e notificato l’invito a dedurre il 20/1/2023, l’azione è tempestiva, anche per effetto della sospensione Covid ex art. 85 d.l. n. 18/2020.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata. Sulla prima posta, il giudizio penale ha accertato che per una parte del tempo lavorativo il convenuto si dedicò ad attività criminose lesive dell’utenza della quale avrebbe dovuto occuparsi: ciò pregiudica la qualità complessiva della prestazione. La retribuzione è quindi ingiustificata non solo per il tempo strettamente necessario agli illeciti. Preso a riferimento l’importo di euro 16.360,68, il danno è stimato equitativamente, in ragione della gravità e dei tempi dei fatti, in circa un terzo delle retribuzioni, quindi in euro 5.500,00. La Corte precisa che non si tratta di esercizio del potere riduttivo, ma di diversa quantificazione del detrimento.
È respinta la domanda per danno da disservizio: la natura assistenziale dell’assegno alimentare non ne consente la ripetibilità ad alcun titolo, e la ripetizione delle somme erogate ai supplenti si porrebbe in contrasto con le disposizioni sui procedimenti disciplinari, che non prevedono oneri ulteriori rispetto a quelli tassativamente individuati a titolo di sanzione. È del pari respinta la domanda per danno all’immagine: le condotte si sono dispiegate nel 2014-2015, quando l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 non era ancora attinto dall’abrogazione operata dal codice di giustizia contabile, entrato in vigore nell’ottobre 2016. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 5.500,00, oltre rivalutazione e interessi dalla pubblicazione, e delle spese.
Nota della Redazione
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