Conto giudiziale improcedibile per forza maggiore senza addebito all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 69 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distruzione della documentazione giustificativa della gestione per causa di forza maggiore non imputabile all’agente contabile integra una causa di giustificazione che esclude la sua responsabilità. In tal caso non può essere dichiarata la regolarità del conto, non essendo possibile ricostruire integralmente la gestione, ma il giudizio di conto va dichiarato improcedibile, senza alcun ammanco addebitabile. L’art. 615 r.d. ammette il contabile a provare davanti alla Corte dei conti l’impossibilità di rendere e giustificare i conti per circostanze di forza maggiore. La prova offerta dall’agente, che abbia segnalato le criticità prima dell’evento e si sia attivato dopo per ricostruire la gestione, è idonea a escludere la sua responsabilità.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile per il materiale di consumo del magazzino della farmacia di una struttura sanitaria provinciale, con riferimento all’esercizio 2019. Nella gestione confluivano le farmacie territoriali di tre centri, con gestione accentrata dei beni.
Negli anni 2018 e 2020 gli archivi e i magazzini farmaceutici sono stati colpiti da eventi alluvionali che hanno deteriorato parte del contenuto. Parte della documentazione cartacea è andata distrutta o smarrita, e l’applicativo informatico non consentiva l’archiviazione digitale dei documenti di consegna. L’agente contabile ha sollecitato i dirigenti farmacisti a contattare i pazienti rintracciabili per ricostruire la documentazione. Il magistrato istruttore, pur non rilevando ammanchi, ha ritenuto di non poter proporre il discarico per l’impossibilità di verificare la gestione nella sua interezza. L’agente ha eccepito la forza maggiore e l’insussistenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la verifica sul campione ha dato esito positivo per il carico: le quantità riportate sulle fatture corrispondono ai documenti contabili e al conto. La documentazione acquisita a giustificazione della distribuzione dei beni, laddove disponibile, è risultata completa e regolare sotto l’aspetto formale.
Resta però il dato dell’impossibilità di verificare nella sua completezza la documentazione giustificativa dello scarico di alcuni beni, dichiarata dall’agente come distrutta in forza dell’evento alluvionale che ha colpito la città nel 2020. Gli elementi della relazione del magistrato istruttore indicano l’assenza di responsabilità dell’agente per la perdita e la distruzione della documentazione comprovante la gestione, imputabile a forza maggiore.
Tale conclusione è rafforzata dal comportamento dell’agente, che ha segnalato ante eventum la necessità di un vano idoneo all’archiviazione e si è attivato post eventum per ricostruire quanto possibile la gestione. Tali aspetti denotano l’assenza di responsabilità e il ricorrere di una causa di giustificazione non imputabile.
Il Collegio precisa che la forza maggiore qui non afferisce direttamente al deterioramento dei beni oggetto di custodia, ma ai documenti rappresentativi e giustificativi della gestione. Ciò nonostante, essa costituisce causa di giustificazione e di non imputabilità dell’agente contabile. Ne deriva che, pur non potendosi addivenire a una declaratoria di regolarità del conto, non essendo possibile ricostruire la gestione, il conto deve essere dichiarato improcedibile, ma senza ammanco addebitabile, avendo l’agente offerto prova della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 615 r.d.
La Sezione dichiara pertanto l’improcedibilità del giudizio di conto e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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