Pensione privilegiata: rileva l’inidoneità alle mansioni della qualifica rivestita (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 143 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, il requisito dell’inidoneità al servizio deve essere accertato con riferimento alle mansioni proprie della qualifica concretamente rivestita al momento della cessazione del rapporto di impiego, e non a quelle originarie o diverse. La menomazione ascrivibile alla tabella A non è sufficiente se il dipendente ha continuato a svolgere proficuamente, con continuità e sicurezza, le mansioni della qualifica successivamente attribuita. Il giudizio del CML, sorretto da motivazione logica ed esaustiva e non affetto da vizi evidenti ictu oculi, è condivisibile in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di Poste Italiane, era stato giudicato non idoneo alle originarie mansioni di Operatore trasporti per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta all’ottava categoria della tabella A. Dal 1989 aveva rivestito la qualifica di capo-usciere, sino alle dimissioni volontarie del 2004, con attribuzione del trattamento pensionistico ordinario dal 2006.

Con domanda del 2007 aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata almeno di ottava categoria. Poste Italiane e INPS eccepivano il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda. Disposta ed espletata CTU medico-legale, la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma anzitutto la legittimazione passiva di entrambi i soggetti evocati in giudizio, nelle rispettive qualità di ente datore di lavoro e, quanto all’INPS, di ordinatore secondario di spesa.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al dipendente che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A e sia divenuto per esse inabile al servizio. I requisiti sono tre: dipendenza della patologia da causa di servizio, ascrivibilità alla tabella, inidoneità al servizio al momento della cessazione.

I primi due requisiti sussistono. Quanto al terzo, la Corte fa propria la relazione del CML: all’epoca della risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie il ricorrente era impiegato dal 1989 come usciere capo, sicché l’eventuale diritto presupponeva un’assoluta e permanente inabilità alle mansioni di quella qualifica. Tale requisito non risulta soddisfatto, poiché l’affezione risale agli anni ’80, l’attività è stata proficuamente svolta fino al 2004 e la menomazione appare compatibile con una residua efficienza psico-fisica sufficiente a espletare con continuità e sicurezza le mansioni ricoperte.

Difetta dunque il terzo requisito. La valutazione medico-legale del CML è condivisibile perché sorretta da motivazione logica ed esaustiva, senza vizi motivazionali evidenti ictu oculi. La Corte rigetta quindi il ricorso e, attesa la complessità della questione, compensa tra le parti le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *