Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 161 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di pensioni la cessazione della materia del contendere, pur in assenza di disposizione espressa, trova applicazione in virtù del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa presuppone la sopravvenienza di fatti che eliminano ogni posizione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., cosicché una pronuncia di merito non recherebbe alcuna utilità. La riliquidazione d’ufficio della pensione e il pagamento delle differenze integrano tale sopravvenienza. In presenza di oscillazioni giurisprudenziali e di condotta collaborativa dell’ente previdenziale, la compensazione delle spese è giustificata.

Il Fatto

Il ricorrente, già arruolato nell’Arma dei Carabinieri dal 1982 e cessato dal servizio nel 2019 con il grado di Appuntato scelto, è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto ex legge n. 335/1995, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità utile inferiore a diciotto anni.

Ritenendo di avere diritto all’aliquota di maggior favore del 44% prevista per il personale militare dall’art. 54, comma 1, T.U. n. 1092/1973, con istanza del settembre 2019 chiedeva all’INPS il ricalcolo della pensione. L’istanza restava priva di riscontro, sicché il ricorrente adiva la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto, la rideterminazione del trattamento e la condanna dell’istituto al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Nel costituirsi, l’INPS ha eccepito la cessazione della materia del contendere, rappresentando di essersi adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021-QM-Pres-Sez. con la circolare n. 107/21, in forza della quale gli uffici hanno riliquidato d’ufficio le pensioni dei soggetti nelle condizioni individuate, e di aver ricalcolato il trattamento del ricorrente con pagamento delle differenze sui ratei arretrati.

Il ricorrente ha preso atto dell’adeguamento, ma ha insistito per la condanna alle spese dell’istituto in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il ricorso era stato proposto prima della riliquidazione.

Il Giudice monocratico ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio. Ha rammentato che l’istituto, pur non espressamente disciplinato, opera anche nel giudizio contabile per effetto del rinvio dell’art. 7, comma 2, c.g.c. al codice di procedura civile e della elaborazione giurisprudenziale. Esso rappresenta una modalità atipica di definizione della causa che presuppone, sul piano sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto e la successiva carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

La Corte ha richiamato numerosi precedenti propri (Terza Sezione Centrale d’Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania n. 12/2021, Sez. giur. Veneto n. 159/2018) e della Cassazione (Cass. civ. n. 1378/2012, SS.UU. n. 1048/2000), secondo cui la pronuncia di merito, ove emessa, non recherebbe alcuna utilità alle parti.

Nel caso concreto, l’INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto, come riconosciuto dal ricorrente stesso. Quanto alle spese, la Corte ha accolto la richiesta di compensazione avanzata dall’INPS, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia (SSRR n. 1/2021 e n. 12/2021) e della condotta collaborativa dell’ente previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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