Difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile che non ha avuto il maneggio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 221 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mera qualità formale di agente contabile – desumibile dalla presentazione del conto e dalla contestazione degli ammanchi – non è dirimente. Deve, invece, accertarsi la titolarità effettiva della gestione nel periodo di riferimento, poiché la legittimazione passiva spetta solo a chi ha avuto il concreto maneggio di valori o denaro pubblico. La declaratoria di difetto di legittimazione passiva, non definendo il giudizio sulla regolarità della gestione, impone all’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto che risulta essere stato nominato agente contabile o che ha esercitato il maneggio, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme restando le competenze della procura erariale per l’azione di resa del conto.

Il Fatto

La Corte dei Conti era investita del giudizio sul conto giudiziale presentato dalla consegnataria degli stampati a valore della Questura di Reggio Calabria per l’esercizio finanziario 2011. L’istruttoria aveva evidenziato un ammanco per mancata rendicontazione di quietanze relative al rilascio di passaporti. L’agente contabile contestava la propria legittimazione, eccependo di essere stata nominata solo nel 2021 e di non aver avuto alcuna gestione nel periodo oggetto del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile. Pur riconoscendo che, in una valutazione prima facie, l’indicazione della convenuta quale soggetto obbligato alla resa del conto appariva corretta, la documentazione prodotta ha dimostrato che ella non aveva rivestito la qualifica di agente contabile nell’anno 2011, essendo stata nominata solo nel 2021. In tale veste, aveva supervisionato la redazione dei conti giudiziali per le annualità pregresse, su richiesta del Ministero, ma senza aver mai avuto la disponibilità materiale dei beni e delle somme per il periodo in contestazione.

La Corte ha quindi precisato che la legittimazione passiva non discende dalla formale presentazione del conto, ma dall’effettiva titolarità della gestione, ovvero dal concreto maneggio dei valori. Tale conclusione è stata supportata anche dalle conclusioni del pubblico ministero, che ha richiesto la declaratoria del difetto di legittimazione passiva.

Nel dispositivo, la Sezione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, disponendo la trasmissione degli atti alla procura regionale per la resa del conto da parte del soggetto legittimato. È stato, inoltre, precisato che la decisione, fondandosi su una questione pregiudiziale, non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, che dovrà essere oggetto di un nuovo conto da parte dell’effettivo agente contabile, con onere dell’amministrazione di garantire l’esatto adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Nessuna statuizione è stata adottata in merito alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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