Estinzione del giudizio pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 158 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione, per volontà del ricorrente, integra una fattispecie equiparabile alla mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione di cui all’art. 155, comma 10, c.g.c. In entrambi i casi la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta della parte, e la notifica non è nulla ma inesistente. Ne consegue l’applicazione analogica del comma 10 e la dichiarazione di estinzione del processo, con cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, era destinatario del sistema di calcolo pensionistico misto per non aver maturato, al 31.12.1995, un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.
Ritenendo che gli fossero state applicate le aliquote pensionabili previste per il personale civile anziché quelle più favorevoli riservate al personale militare, il ricorrente invitava l’INPS al ricalcolo. Respinta l’istanza, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento con la percentuale del quarantaquattro per cento sulla base pensionabile. L’INPS, di cui non risulta documentata l’intimazione, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La questione decisa non attiene al merito pensionistico, ma a un profilo preliminare di regolare instaurazione del contraddittorio. Il giudice rileva che l’INPS non è stato chiamato in giudizio, non emergendo né la notifica né la volontà di procedervi.
Il richiamo è all’art. 155 c.g.c., che al comma 3 impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione dell’udienza unitamente al ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso. Il comma 8 disciplina l’ipotesi di vizio che importi nullità della notificazione, prevedendo la fissazione di una nuova udienza con termine perentorio per la rinnovazione. Il comma 10 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111, il quale al comma 4 dispone che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio.
Il passaggio decisivo è l’equiparazione tra le due fattispecie. La mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione condividono il medesimo elemento sostanziale: la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Su questa identità di ratio il giudice fonda l’applicazione per analogia del comma 10 anche al caso di notifica mai effettuata.
La Corte sottolinea un’ulteriore convergenza: in entrambe le ipotesi la notifica non è nulla, ma inesistente, cioè non effettuata per volontà della parte. Il collegio richiama a sostegno i precedenti della sezione Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e della sezione Sicilia n. 922/2019. Accertata la mancata instaurazione del contraddittorio, dichiara l’estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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