Esclusa la responsabilità di sindaci per omessa riscossione dei sovracanoni idroelettrici (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 202 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità erariale per il mancato introito dei sovracanoni idroelettrici dovuti dai concessionari ai comuni compresi in un bacino imbrifero montano, la competenza a curarne l’accertamento e la riscossione appartiene al responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, e non al sindaco, cui spettano solo funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La natura tributaria del sovracanone comporta l’indisponibilità dell’obbligazione e rende illegittima la transazione che ne riduca l’importo: tuttavia, in presenza del parere positivo del responsabile del servizio e della buona fede dell’ente, la condotta del sindaco sottoscrittore non integra la colpa grave necessaria per l’addebito. La responsabilità va esclusa ove la condotta contestata sia ascrivibile all’attività di gestione affidata ai responsabili dei servizi.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco in carica dal 2009 al maggio 2019 e il sindaco subentrato, chiedendo la condanna al pagamento in favore del comune di una somma complessiva di oltre 49.000 euro a titolo di danno patrimoniale. L’azione muoveva dalla segnalazione del sindaco succeduto, che aveva rilevato il mancato incasso dei sovracanoni idroelettrici dovuti da Enel Produzione per le centrali site nel bacino imbrifero montano del fiume Volturno.

La Procura contestava due poste di danno. La prima derivava dall’aver lasciato decorrere la prescrizione dei canoni relativi alle annualità 2013 e 2014. La seconda derivava dalla stipula di una transazione con Enel, con la quale il comune aveva incassato solo l’80% di quanto dovuto per il periodo 2014-2019, rinunciando a crediti di natura tributaria ritenuti indisponibili.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni pregiudiziali del primo convenuto. Quanto alla mancata audizione in sede preprocessuale, il Collegio ha rilevato che l’art. 67, comma 2, c.g.c. richiede un’istanza espressa, che nella specie non era desumibile dalla mera dichiarazione di disponibilità contenuta nelle deduzioni. Anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione è stata respinta, risultando dall’atto la contestazione della condotta e dei criteri di determinazione del danno.

Sul danno da prescrizione, la Corte ha ricostruito la disciplina dei sovracanoni. La legge n. 959/1953 prevede un sovracanone a carico dei concessionari di grandi derivazioni; la legge n. 228/2012 lo ha esteso dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti superiori a 220 kW le cui opere di presa ricadano in un bacino imbrifero montano già delimitato. Il Collegio ha aderito all’orientamento sulla prescrizione quinquennale e ha individuato il dies a quo nella data della concessione.

Nel caso concreto le concessioni risalivano al primo semestre dell’anno, sicché i crediti erano già prescritti nell’ottobre 2019. Tuttavia la Corte ha escluso che la relativa omissione fosse imputabile al sindaco. Ai sensi dell’art. 107 TUEL, la gestione delle entrate e dei tributi rientra tra i compiti del responsabile del servizio competente. La Corte ha inoltre escluso che il sindaco avesse contezza della problematica: la pec del 2016 risultava protocollata in modalità “invio Web”, priva di allegato e non associata a persona fisica, e comunque non menzionava la novità normativa del 2013.

Sul danno da transazione, la Corte ha ribadito la natura tributaria del sovracanone, richiamando le Sezioni Unite n. 25949/2020 e la Corte cost. n. 533/2002. Da essa deriva l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, derogabile solo da disposizioni di legge eccezionali. La transazione che rinuncia al 20% del dovuto è pertanto illegittima. Tuttavia, la Corte ha escluso la colpa grave del sindaco sottoscrittore: la proposta e il parere positivo provenivano dal responsabile del servizio finanziario; l’inclusione nella transazione di un’annualità già prescritta dimostrava la volontà di curare l’interesse dell’ente; lo stesso sindaco aveva segnalato i fatti alla Procura. Nel superare in aumento la quota figurativa già indicata dal Pubblico ministero la Corte ha invece ritenuto invalicabile il limite della domanda di condanna.

Le domande attoree sono state pertanto respinte, con liquidazione delle spese in favore del convenuto costituito e loro imputazione al comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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