Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile e giurisdizione tributaria (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 56 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica introdotta dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 D.LGS. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è qualificato dalla legge responsabile d’imposta. La qualificazione normativa fa venir meno il “silenzio” che la giurisprudenza colmava con la figura dell’agente contabile, con la conseguenza che l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l’attribuzione delle liti tra ente impositore e responsabile d’imposta alla giurisdizione del giudice tributario.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società e il suo legale rappresentante, quali ritenuti agenti contabili e titolari di rapporto di servizio con un Comune, per il danno da omesso riversamento dell’imposta di soggiorno pari a € 5.619,60. L’atto di citazione, depositato il 29 luglio 2025, chiedeva la condanna al pagamento in favore dell’ente locale, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese.

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il Procuratore regionale ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente davanti alla stessa Sezione. I convenuti non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di rinvio, ritenendola palesemente destituita di ogni fondamento. Richiama l’art. 92 c.g.c., che disciplina il rinvio dell’udienza di discussione, e osserva che la richiesta muove dalla sola aspettativa che la Cassazione muti orientamento sulla giurisdizione. A ciò osta il principio costituzionale della durata ragionevole dei processi.

Nel merito della giurisdizione, la Corte ricorda che, prima della riforma del 2020, la giurisprudenza di legittimità e quella contabile prevalente attribuivano all’albergatore il ruolo di agente contabile, riconoscendo così la giurisdizione contabile. La qualificazione legislativa del gestore come responsabile d’imposta, ad opera del comma 1-ter aggiunto all’art. 4 D.LGS. n. 23/2011, ha però eliminato quel silenzio normativo che veniva colmato in via interpretativa.

Il Collegio ricostruisce la figura del responsabile d’imposta muovendo dal rinvio all’art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS. n. 33/2025). Si tratta di obbligato al pagamento insieme con altri, per fatti o situazioni riferibili a questi ultimi: persona estranea al presupposto impositivo, che grava sull’ospite, con una responsabilità di garanzia funzionale al rafforzamento della pretesa impositiva. Ne deriva una solidarietà passiva non paritetica, da cui il diritto di rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato.

Sul piano procedurale, il legislatore del 2020 ha procedimentalizzato l’attuazione del tributo in autotassazione, imponendo al gestore una dichiarazione periodica e specifiche sanzioni per dichiarazione infedele o omessa, oltre al rinvio alle sanzioni tributarie del D.LGS. n. 471/1997 per il versamento omesso, ritardato o carente. La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione era già stata affermata dalla Cassazione.

La Corte aderisce infine all’ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite, che ha escluso la qualifica di agente contabile e ha attratto le liti nella sfera della giurisdizione tributaria. Dichiara pertanto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., in favore del giudice tributario, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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