Dipendenza da causa di servizio e accertamento del requisito sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 213 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità lamentata dal militare, il giudice contabile, ove ritenga necessario un approfondimento istruttorio sul requisito sanitario, dispone consulenza tecnica d’ufficio e valuta il parere reso dall’organo incaricato. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, quando si fondi su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, prevale sulle contrarie valutazioni espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio e dal Ministero della Difesa. Ne consegue il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e l’attribuzione dell’indennità una tantum commisurata alla categoria tabellare accertata.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporale Maggiore Capo Scelto dell’Esercito, con istanza dell’11.4.2017 ha chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell’equo indennizzo per una infermità al ginocchio sinistro.
La Seconda Commissione medica ospedaliera di Roma ha accertato la sussistenza della patologia. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha invece ritenuto l’infermità non riferibile al servizio prestato e il Ministero della Difesa, con decreto, ha respinto la domanda. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile.
Nel merito, il giudice ha respinto le eccezioni del Ministero della Difesa di difetto di giurisdizione, carenza di interesse ad agire, inammissibilità del ricorso e carenza di legittimazione passiva, con sentenza parziale. Ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio, ha dato incarico all’Unità operativa medicina legale dell’Asl di fornire motivato parere sul requisito sanitario.
Non essendo stato depositato il parere, il giudice ha ordinato all’Asl di esprimerlo entro sessanta giorni. L’Asl ha quindi reso il parere, ritenendo l’infermità dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla tabella B con decorrenza dal 13.1.2017.
Il giudice ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, coerente con le premesse in fatto. Ha pertanto riconosciuto la dipendenza da ragioni di servizio della infermità, con attribuzione dell’indennità una tantum pari a tre annualità di ottava categoria della tabella A di cui al d.P.R. 30.12.1981 n. 834.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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