Annullamento ex lege debiti sotto mille euro e nesso causale riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 217 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018 (conv. in l. n. 136/2018), costituisce factum principis idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del concessionario e il mancato introito lamentato dall’ente impositore. Ne deriva il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ancorché la pretesa dell’ente sia qualificabile come verifica dei rapporti di dare-avere in materia di contabilità pubblica. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., anche nei giudizi tra ente impositore e concessionario della riscossione, ed è ammissibile il ricorso ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è invece inammissibile, potendo trovare ingresso solo nell’alveo della responsabilità erariale.

Il Fatto

L’ANM, titolare del servizio di trasporto pubblico locale, contestava a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio e irrogava la relativa sanzione pecuniaria. Non essendo stata corrisposta la misura ridotta, l’ente notificava ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo la somma maggiorata ex art. 27 l. n. 689/1981. Nel dicembre 2007 trasmetteva la minuta di ruolo al concessionario per la riscossione, nel quale è poi subentrata l’attuale ADER.

Il concessionario non notificava alcuna cartella né atti interruttivi della prescrizione. L’utente proponeva opposizione e il Giudice di pace accertava la prescrizione del credito, annullando la cartella. L’ente conveniva allora il concessionario dinanzi al Giudice di pace per l’inadempimento contrattuale; declinata la giurisdizione, proponeva ricorso in riassunzione davanti alla Corte dei conti, chiedendo la condanna al pagamento della somma non introitata e al risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto, ex officio, la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti la cognizione nelle materie di contabilità pubblica; la natura tendenzialmente generale di tale giurisdizione consente di ricomprendervi i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente, il Collegio qualifica la pretesa non in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa di accertamento contabile dei rapporti di dare-avere, ammissibile ex art. 172, lett. d, c.g.c., categoria atipica e residuale applicabile anche a enti diversi dallo Stato.

Nel merito assume rilievo assorbente, per il principio della ragione più liquida, l’annullamento automatico dei debiti fino a euro 1.000,00 previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, relativo ai carichi affidati dal 2000 al 2010. Il Collegio richiama la Cass. Sez. V, ord. n. 15471/2019, che ha ritenuto sufficiente l’affidamento del carico entro i termini di legge, essendo l’obiettivo del legislatore concentrare l’attività esattiva sulle quote più recenti o di maggiore importo. Le ipotesi di disapplicazione non riguardano il caso in esame.

Pertanto, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione accertato dal Giudice ordinario, l’annullamento ex lege del credito inferiore a euro 1.000,00 opera come factum principis ostativo alla pretesa. Ne deriva l’insussistenza di alcun nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata entrata, con rigetto della domanda di danno patrimoniale.

Quanto al danno all’immagine, la domanda è inammissibile: la sua risarcibilità presuppone, a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., una sentenza irrevocabile di condanna penale, e la pretesa può trovare ingresso soltanto nell’alveo della responsabilità erariale. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità delle questioni e dell’incidenza degli interventi legislativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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