Ricorso pensionistico contabile inammissibile per mancata determinazione dell’oggetto della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 212 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria. Esso ha ad oggetto l’accertamento del rapporto previdenziale e del diritto soggettivo al trattamento richiesto, restando estranea ogni cognizione sulla legittimità degli atti amministrativi eventualmente contestati. Ne deriva che il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda, ossia l’indicazione del bene della vita o della specifica pronuncia richiesta al giudice. Ai sensi dell’art. 152, lettera c), c.g.c. e dell’art. 153, comma 1, c.g.c., la mancata determinazione dell’oggetto della domanda rende il ricorso inammissibile, non potendo supplire la lettura complessiva dell’atto. Tale questione, di mero rito e rilevabile d’ufficio, non richiede la preventiva segnalazione alle parti ex art. 101 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, già agente delle forze di polizia e in precedenza militare per oltre otto anni, chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata per una patologia tiroidea insorta dopo missioni in aree interessate dal conflitto serbo-bosniaco. A fondamento della pretesa deduceva di aver presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio alla Questura di Milano, ancora pendente dinanzi al TAR Lazio.

Il Ministero della difesa, dopo verifiche presso il solo CEDOC di Napoli, dichiarava inammissibile l’istanza per decadenza, rilevando l’assenza di domande entro il quinquennio dal collocamento in congedo. L’INPS, con nota successiva, respingeva l’istanza richiamando quel provvedimento. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti dinanzi alla Corte dei conti, deducendo violazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, eccesso di potere per istruttoria incompleta e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione di ammissibilità, rilevata d’ufficio. Il ricorso si concludeva con la sola formula dell’accoglimento e del regolamento delle spese, senza specificare quale fosse il bene della vita preteso né la pronuncia richiesta. La Corte verifica che l’oggetto della domanda non è desumibile nemmeno dalla lettura integrale dell’atto.

Sul piano sistematico, il giudice contabile ricorda che il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria: viene devoluto l’intero rapporto, con cognizione piena su an e quantum della prestazione. Restano escluse l’incidenza dei vizi di legittimità degli atti e la valutazione del silenzio dell’amministrazione. L’annullamento per vizi di legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; la disapplicazione opera solo in funzione dell’ottenimento di altro.

La Corte sottolinea che un eventuale annullamento degli atti impugnati non attribuirebbe il bene della vita, ma farebbe soltanto riemergere il potere dell’amministrazione di decidere. Manca dunque l’interesse a un ricorso di solo annullamento. Il percorso argomentativo si sostiene su richiami della giurisprudenza contabile (Sez. I d’App., n. 387 del 2017; Sez. Sicilia, n. 915 del 2021; Sez. Toscana, n. 12 del 2024; Sez. Sicilia, n. 549 del 2022) e sulla giurisprudenza di legittimità in tema di terza via (Cass. n. 15019 del 2016; Cass. n. 41670 del 2021).

La questione di inammissibilità, essendo di mero rito, non richiede il contraddittorio preventivo ex art. 101 cod. proc. civ., perché la segnalazione alle parti non avrebbe introdotto profili difensivi ulteriori. Il ricorso è pertanto inammissibile per mancata determinazione dell’oggetto della domanda. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., trattandosi di definizione su questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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