Legittimo il fermo amministrativo fondato su ragione di credito da reato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 255 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo di cui all’art. 69, comma 6, R.D. n. 2440/1923 è provvedimento di autotutela cautelare, provvisorio e strumentale alla successiva compensazione, che l’amministrazione statale può adottare in presenza di una mera ragione di credito, non della sua prova. Il presupposto normativo è il fumus boni iuris, ossia la ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa creditoria, desumibile anche dalla sola pendenza di un procedimento penale per frode nelle pubbliche forniture che veda l’amministrazione come parte offesa. Non è richiesta alcuna alterità soggettiva tra amministrazione debitrice e amministrazione creditrice, né una specifica valutazione del periculum in mora. Il giudizio di legittimità si compie con riferimento al momento di adozione del provvedimento, secondo il canone della prognosi postuma.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale, affidataria del servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in forza di contratto con la competente amministrazione, otteneva dal Tribunale di Napoli un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento di una somma superiore a un milione e ottocentomila euro.

Essendo pendente un procedimento penale per reati correlati all’esecuzione del rapporto contrattuale, il Prefetto disponeva il fermo amministrativo sulle somme dovute in base a quel titolo, fino alla definizione in primo grado del giudizio penale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, deducendo la violazione dell’art. 69 R.D. n. 2440/1923 e l’insussistenza delle ragioni di credito, fondate su un mero teorema accusatorio. Sopravvenuta l’assoluzione in primo grado, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione, contestata dalla Procura regionale. Il Collegio la radica in capo al giudice contabile in forza dell’art. 103 Cost., trattandosi di possibili crediti erariali da frodi nelle pubbliche forniture, e richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22240 del 2014, secondo cui la giurisdizione si ripartisce in base alla natura del credito sottostante al fermo.

Sul piano della procedibilità, la Corte esclude che la clausola di vigenza temporanea del provvedimento, riferita alla definizione del giudizio penale di primo grado, operi come condizione risolutiva espressa. La formula individua un limite cronologico, non un automatismo estintivo: l’amministrazione conserva un potere di valutazione che non può prescindere dalla conoscenza delle motivazioni della sentenza penale. Persiste dunque l’interesse a una pronuncia di merito.

Nel merito, la Sezione ricostruisce l’istituto come espressione di autotutela amministrativa con funzione cautelare, diretta a differire il pagamento in vista dell’eventuale compensazione legale. Il carattere eccezionale del rimedio non impone la prova del credito, ma solo la sua ragionevole apparenza al momento dell’adozione.

Il Collegio respinge la censura sull’alterità soggettiva tra amministrazioni, osservando che il riferimento normativo ad “altre amministrazioni” estende e non limita l’ambito applicativo dell’istituto, potendo il fermo operare anche quando debito e ragione di credito facciano capo alla stessa amministrazione. La tesi contraria si fonda su una circolare ministeriale, atto privo di valore di fonte del diritto e, sul punto, irragionevole.

Quanto ai presupposti, la pendenza del procedimento penale, dopo il vaglio del GIP, integra una plausibile ragione di credito erariale. La Corte richiama il Cons. Stato n. 7858 del 2019, che ammette il fermo anche in presenza della sola richiesta di rinvio a giudizio, e il Cons. Stato n. 1441 del 2004, che esclude la necessità di una specifica valutazione del periculum in mora. L’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. non è di ostacolo, non mettendo il fermo in discussione l’esistenza del credito. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite e condanna del ricorrente alle spese di sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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